| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| 1. Il personale femminile, i vedovi con prole a carico ed
il personale celibe, separato o divorziato con prole
convivente affidata ed a carico, che prestano la loro opera
alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, sono,
in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatorio
e facoltativo, previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
e successive modificazioni, collocati, a domanda, in
aspettativa per un periodo, calcolato per ogni figlio, di due
anni se sano e di tre anni se handicappato clinicamente
riconosciuto, da usufruire, in un'unica soluzione, fino a
quando i figli non raggiungono la maggiore età. In tale
periodo sono dovuti, fino a concorrenza dell'importo di
eventuali ulteriori contributi assistenziali, i sussidi di cui
all'articolo 1.
2. Le prestazioni sociali ed assicurative al personale di
cui al comma 1 sono, in via generale, a carico dello Stato,
salvo quelle già relative a regioni, province, comuni ed unità
sanitarie locali, che rimangono a carico di tali enti.
3. Le donne casalinghe che possano far valere cinque anni
di contribuzione hanno diritto di beneficiare della pensione
di vecchiaia all'età di 57 anni.
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