| (Interventi per la ricostruzione del teatro "La
Fenice").
1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di
Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro
"La Fenice", nonché per le operazioni relative alla
ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo,
è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da
iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile - per l'anno 1996.
2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma
1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e
modalità di esecuzione, è istituita una commissione,
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presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente
della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal
magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni
ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni
artistici e storici, dal soprintendente del teatro "La Fenice"
e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti
componenti possono delegare un proprio rappresentante e la
commissione può essere presieduta, in caso di assenza o
impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può
invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di
altre amministrazioni o enti interessati.
3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi
1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a
carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del
teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in
relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione
dell'immobile.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
culturali e ambientali.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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