| (Acquisizione di contributi privati e pubblici).
1. Il prefetto di Venezia è, altresì, autorizzato ad
aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto
bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la
ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice".
Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare
duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi
titolo disposti per le medesime finalità e, ai fini della
rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984, n. 363, così come sostituito all'articolo 13 della legge
28 ottobre 1986, n. 730.
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