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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4867
DDL0259-0100
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.100 (che inizia a pag.70 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...N. 1938-ter, d'iniziativa dei deputati Mussi ed altri
Art. 42.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Congedi parentali). 
     1.  Entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal
  lavoro in caso di documentata necessità di assistere il
  bambino di età compresa tra i tre ed i sei anni, ciascuno fino
  ad un mese lavorativo per anno.
     2.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
  assentarsi dal lavoro per non più di 15 giorni lavorativi
  all'anno in caso di documentata infermità del coniuge o di un
  parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo
  grado.
     3.  Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto di
  assentarsi dal lavoro per non più di 15 giorni lavorativi in
  caso di decesso del coniuge o del figlio e per non più di 2
  giorni lavorativi in caso di decesso di un parente entro il
  terzo grado o di un affine entro il secondo grado.
     4.  La sussistenza delle condizioni previste ai commi 1 e 2
  è comunicata secondo le modalità stabilite con apposito
  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
     5.  Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 non possono
  superare cumulativamente il limite massimo di 30 giorni
  lavorativi per anno.
     6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si
  applicano ai soggetti, compresi gli apprendisti, che prestano
  la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro privati o
  pubblici.
     7.  All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503, sono aggiunte, in fine, le seguenti
  parole: "con l'esclusione dei periodi accreditati per congedi
  parentali".
     8.  Le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5
  febbraio 1992, n. 104, si applicano anche quando il coniuge è
  lavoratore autonomo oppure risulta privo di rapporto di
  lavoro.
     9.  Le assenze previste ai commi 1, 2 e 3 sono computate ai
  fini dell'anzianità di servizio e della progressione di
  carriera e sono coperte da contribuzione figurativa ai fini
  pensionistici.  Il valore retributivo da attribuire a tali
  periodi è pari al 200 per cento del valore massimo della
  pensione sociale proporzionato ai periodi di riferimento,
  salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato con
  riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
  n. 1338, fino alla concorrenza del reddito da lavoro percepito
  all'atto della domanda e l'obbligo della medesima integrazione
  a carico delle gestioni assicurative di appartenenza per le
  astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro subordinato
  per maternità nonché per i corrispondenti periodi indennizzati
  per il lavoro autonomo e professionale.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0100 TIPDOC=P DOCTIT=0082 COMM= PD PAGINIZ=0070 RIGINIZ=022 PAGFIN=0070 RIGFIN=069 UPAG=NO PAGEIN=70 PAGEFIN=70 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0100 TIPDOCP DOCTIT0082 NDOC0082



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