| (Interventi di urgenza e di riparazione a
Secondigliano).
1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla
realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare
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situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a
seguito dell'evento disastroso verificatosi a
Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di
riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate.
Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza
del sottosuolo della medesima area, compresi i primi
interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico
ed ambientale. Il prefetto di Napoli provvede al completamento
degli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.
2. Per le finalità indicate nel comma 1, i provvedimenti
occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di
contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi
generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
ulteriori deroghe, ove necessario.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, è
assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di
lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il
1997. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 5 miliardi
per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro; quanto a lire 5 miliardi per il 1996,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella C
della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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