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| DDL0259-0111 | |
| Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
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| (suddiviso in 177 Unità Documento)
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Unità Documento n.111 (che inizia a pag.73 dello stampato)
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| ...N. 2207-bis, d'iniziativa dei deputati
Cordoni ed altri
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| Art. 1.
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| ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A
ZZ13 ZZPD
ZZRM
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| (Finalità della legge).
1. La Repubblica riconosce:
a) il diritto delle cittadine e dei cittadini
all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una
rinnovata solidarietà sociale;
b) il diritto delle cittadine e dei cittadini alla
libera espressione della propria personalità nel
riconoscimento della complessità delle diverse dimensioni di
lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero, di vita
affettiva e di relazione proprie della vita umana;
c) il diritto di tutti i cittadini, uomini e
donne, nonché dei bambini, degli anziani, degli handicappati e
di altri soggetti non autonomi, alla cura, inteso come diritto
a ricevere e prestare cura e a disporre dei servizi, delle
risorse e del tempo a ciò necessari.
2. In conformità ai princìpi di cui al comma 1 le
istituzioni nazionali e locali, le parti sociali, la pubblica
amministrazione e le imprese, i soggetti pubblici e privati
sono tenuti a promuovere:
a) il superamento della divisione sessuale del
lavoro;
b) la redistribuzione del lavoro di cura e
familiare tra i sessi, nonché tra la società e gli
individui;
c) l'autogoverno individuale del tempo.
3. Ai fini di cui al comma 2 i poteri pubblici operano per
adeguare alla realizzazione di tali obiettivi:
a) l'organizzazione sociale e produttiva;
b) l'ordinamento fiscale e tributario;
c) l'ordinamento della pubblica
amministrazione;
d) la normativa inerente alla previdenza e
all'assistenza;
e) l'ordinamento, i programmi e i relativi testi
della scuola e delle altre attività formative, comprese quelle
professionali;
f) le normative urbanistiche ed edilizie.
4. Per le finalità di cui al comma 3 i poteri pubblici
programmano e finanziano:
a) adeguate reti di servizi collettivi alla
persona e di servizi sostitutivi del lavoro domestico e di
cura anche a favore delle lavoratrici autonome;
b) strutture e spazi per il godimento del tempo
libero.
5. I poteri pubblici predispongono iniziative e campagne
volte all'informazione e alla promozione nella società dei
princìpi e degli obiettivi del presente articolo.
6. La presente legge è finalizzata ad attuare la
realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo per
quanto attiene al governo del tempo.
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| DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A
TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259
TOTPAG=0096 TOTDOC=0177
NDOC=0111 TIPDOC=P DOCTIT=0110 COMM= PD
PAGINIZ=0073 RIGINIZ=006 PAGFIN=0073 RIGFIN=056 UPAG=NO
PAGEIN=73 PAGEFIN=73
SORTRES= SORTDDL=025900A00
FASCIDC=13DDL0259 A
SORTNAV=0025900A000 00000
ZZDDLC259A NDOC0111 TIPDOCP DOCTIT0110
NDOC0110
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