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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4878
DDL0259-0111
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.111 (che inizia a pag.73 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...N. 2207-bis, d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Finalità della legge).
     1.  La Repubblica riconosce:
         a)  il diritto delle cittadine e dei cittadini
  all'autogoverno individuale del tempo nel quadro di una
  rinnovata solidarietà sociale;
         b)  il diritto delle cittadine e dei cittadini alla
  libera espressione della propria personalità nel
  riconoscimento della complessità delle diverse dimensioni di
  lavoro, di cura, di formazione, di tempo libero, di vita
  affettiva e di relazione proprie della vita umana;
         c)  il diritto di tutti i cittadini, uomini e
  donne, nonché dei bambini, degli anziani, degli handicappati e
  di altri soggetti non autonomi, alla cura, inteso come diritto
  a ricevere e prestare cura e a disporre dei servizi, delle
  risorse e del tempo a ciò necessari.
     2.  In conformità ai princìpi di cui al comma 1 le
  istituzioni nazionali e locali, le parti sociali, la pubblica
  amministrazione e le imprese, i soggetti pubblici e privati
  sono tenuti a promuovere:
         a)  il superamento della divisione sessuale del
  lavoro;
         b)  la redistribuzione del lavoro di cura e
  familiare tra i sessi, nonché tra la società e gli
  individui;
         c)  l'autogoverno individuale del tempo.
     3.  Ai fini di cui al comma 2 i poteri pubblici operano per
  adeguare alla realizzazione di tali obiettivi:
         a)  l'organizzazione sociale e produttiva;
         b)  l'ordinamento fiscale e tributario;
         c)  l'ordinamento della pubblica
  amministrazione;
         d)  la normativa inerente alla previdenza e
  all'assistenza;
         e)  l'ordinamento, i programmi e i relativi testi
  della scuola e delle altre attività formative, comprese quelle
  professionali;
         f)  le normative urbanistiche ed edilizie.
     4.  Per le finalità di cui al comma 3 i poteri pubblici
  programmano e finanziano:
         a)  adeguate reti di servizi collettivi alla
  persona e di servizi sostitutivi del lavoro domestico e di
  cura anche a favore delle lavoratrici autonome;
         b)  strutture e spazi per il godimento del tempo
  libero.
     5.  I poteri pubblici predispongono iniziative e campagne
  volte all'informazione e alla promozione nella società dei
  princìpi e degli obiettivi del presente articolo.
     6.  La presente legge è finalizzata ad attuare la
  realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo per
  quanto attiene al governo del tempo.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0111 TIPDOC=P DOCTIT=0110 COMM= PD PAGINIZ=0073 RIGINIZ=006 PAGFIN=0073 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=73 PAGEFIN=73 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0111 TIPDOCP DOCTIT0110 NDOC0110



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