| (Interventi a favore delle persone danneggiate).
1. Alle famiglie delle persone decedute o disperse a
causa dell'evento disastroso è attribuito un contributo di
lire 50 milioni.
2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile
distrutto, è attribuito:
a) un contributo forfettario di lire 15 milioni
per i danni subiti ai beni mobili;
b) un contributo forfettario, per componente, di
lire 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di
vita.
3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate
nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a
lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni
subiti.
4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla
erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
5. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni per il
1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della
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Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C
della legge 28 dicembre 1995, n. 550.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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