| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| (Piano regolatore degli orari).
1. Al comune sono attribuiti il potere e il compito di
coordinare e stabilire gli orari
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di apertura al pubblico di tutti gli uffici pubblici e
privati, dei servizi alla persona, di quelli sanitari e
scolastici, dei trasporti, dei locali pubblici, degli esercizi
commerciali e turistici, delle attività culturali e di
spettacolo.
2. Al comune è attribuita altresì la facoltà di coordinare
l'insieme degli orari delle attività produttive presenti nel
territorio.
3. Il consiglio comunale adotta, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore
degli orari di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto:
a) del riconoscimento del valore, del tempo e del
lavoro di cura, nell'azione diretta a superare la divisione
sessuale del lavoro;
b) del riconoscimento dei diritti degli utenti;
c) della necessità di migliorare le condizioni di
vita nella città e la funzionalità dei servizi collettivi e
alla persona.
4. Eventuali modifiche successive devono essere adottate
con delibera del consiglio comunale.
5. Al fine di predisporre il piano regolatore degli orari
tutti i soggetti pubblici, privati, enti, imprese, operatori
singoli, esercenti attività professionali sono tenuti a
comunicare al comune, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge o dopo un mese dall'inizio
dell'attività, i propri orari di lavoro e di eventuale
apertura al pubblico.
6. Ai fini del presente articolo l'amministrazione
comunale provvede ad istituire una consulta permanente sul
tempo nelle città, presieduta dal sindaco o da un suo
delegato, e composta da una rappresentanza delle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle
associazioni e dei gruppi e movimenti di donne e, ove
presenti, rappresentanze delle organizzazioni degli utenti dei
principali servizi nel territorio comunale e delegazioni
espresse dai comitati di gestione dei singoli servizi alla
persona e dei consigli di circolo e di istituto delle scuole.
Compito della consulta è fornire indicazioni utili alla
redazione del piano regolatore degli orari previsto dal
presente articolo. Le associazioni e le organizzazioni miste
chiamate a far parte della consulta debbono delegarvi
rappresentanti dei due sessi.
7. Nell'elaborazione del piano regolatore degli orari
vanno seguiti i seguenti criteri:
a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle
attività che svolgono servizio di sportello al pubblico
debbono essere organizzati al fine di non coincidere per
almeno due giorni alla settimana con gli orari della
maggioranza delle attività lavorative e non essere distribuiti
nella stessa fascia oraria ogni giorno;
b) gli orari dei servizi alla persona debbono:
1) tener conto degli orari della maggioranza delle
attività lavorative al fine di essere usufruibili sia dai
lavoratori e dalle lavoratrici che da coloro che non svolgono
attività lavorativa;
2) non essere inferiori alla media della durata degli
orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una
articolazione corrispondente alle caratteristiche produttive
prevalenti nel territorio;
c) gli orari delle attività commerciali devono
essere organizzati in modo tale da non far coincidere gli
orari di chiusura e di apertura, di turno di riposo, di tutti
gli esercizi relativi ad un singolo ramo di attività.
8. Gli orari di cui al presente articolo debbono essere
garantiti senza pregiudizio dell'orario di lavoro degli
addetti ai servizi anche mediante loro appropriate
riorganizzazioni.
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