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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4908
DDL0259-0141
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.141 (che inizia a pag.81 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...N. 2208, d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                 (Compiti delle regioni). 
     1.  Le regioni incentivano i comuni, anche con l'utilizzo
  delle risorse del fondo di cui all'articolo 12, a promuovere
  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge i piani territoriali di coordinamento degli orari
  previsti dall'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.  A
  tale fine possono emanare, ai sensi dell'articolo 36 della
  medesima legge n. 142 del 1990, una disciplina di indirizzo
  per le finalità di riforma e coordinamento degli orari.
     2.  Le regioni possono istituire, nell'ambito degli
  assessorati competenti ed a carico dei rispettivi bilanci, un
  comitato tecnico, composto da esperti competenti nei campi
  della progettazione, dell'analisi sociale ed urbana, della
  comunicazione sociale,
 
                              Pag. 82
 
  della gestione organizzativa, della progettazione, cui
  affidare compiti consultivi ed attuativi in ordine al
  coordinamento degli orari ed alla applicazione della
  legislazione regionale attuativa dell'articolo 36 della legge
  8 giugno 1990, n. 142.
     3.  Nell'ambito delle proprie competenze in materia di
  formazione professionale, le regioni promuovono corsi di
  qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
  nella progettazione dei piani territoriali di coordinamento
  degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
     4.  Le norme regionali indicano ai comuni criteri e
  procedure per l'adozione di piani territoriali di
  coordinamento degli orari.
     5.  La disciplina contenuta nelle norme regionali di cui al
  comma 4 dovrà indicare:
         a)  criteri generali di amministrazione e
  coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi
  pubblici e privati, degli uffici della pubblica
  amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e
  turistici, delle attività culturali e di spettacolo, dei
  trasporti;
         b)  le procedure per l'adozione dei piani
  territoriali di coordinamento degli orari;
         c)  criteri e modalità per la concessione ai comuni
  di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali di
  coordinamento degli orari.
     6.  Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono
  tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici
  alle ordinanze di cui al comma 2 dell'articolo 4.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0141 TIPDOC=P DOCTIT=0139 COMM= PD PAGINIZ=0081 RIGINIZ=056 PAGFIN=0082 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=81 PAGEFIN=82 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0141 TIPDOCP DOCTIT0139 NDOC0139



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