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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


491
DDL0033-0002
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL13-33)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Con l'articolo 1 dell'accluso
  decreto-legge sono disposti interventi per la salvaguardia di
  Venezia, mediante autorizzazione di impegni quindicennali di
  lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di
  ulteriori lire 60.000 milioni con decorrenza dall'anno
  1998.
     Con la norma i soggetti titolari della potestà di
  intervento ai sensi della vigente legislazione speciale sono
  autorizzati a contrarre mutui quindicennali a totale carico
  dello Stato, secondo il modello procedimentale già attivato
  con il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
  modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995, n. 539.
     In particolare, le disponibilità finanziarie previste sono
  state ripartite tra il Ministero dei lavori pubblici,
 
                               Pag. 2
 
  limitatamente agli interventi in regime di concessione, la
  regione Veneto, i comuni di Venezia e di Chioggia, l'aeroporto
  "Marco Polo", l'università di Ca' Foscari, l'Istituto
  universitario di architettura di Venezia e la provincia di
  Venezia, secondo le tipologie di interventi già delineati
  dalla legge 29 novembre 1984, n. 798.
     La norma trova copertura mediante parziale utilizzo
  dell'apposito accantonamento previsto alla tabella "B" della
  legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), sotto
  la voce "Ministero dei lavori pubblici", tra le cui finalità è
  inclusa anche la destinazione al rifinanziamento della
  legislazione speciale per Venezia e la sua laguna.
     In tal modo si assicura continuità allo sviluppo dei
  programmi per la salvaguardia di Venezia secondo il quadro
  delle finalità della legislazione speciale risultante dalle
  leggi n. 798 del 1984, e n. 139 del 1992, rifinanziate dal
  decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
  modificazioni, della legge 20 dicembre 1995, n. 539.
     In occasione del Consiglio europeo di Firenze l'aeroporto
  di Firenze-Peretola non potrà garantire l'assorbimento di
  tutto il traffico aereo, in quanto la pista non consente
  l'atterraggio di aeromobili superiori ad una certa
  capacità.
     Poiché l'aeroporto di Pisa dovrà comunque essere
  utilizzato, in maniera contestuale o alternativa all'aeroporto
  di Firenze-Peretola, per le diverse caratteristiche operative
  e infrastrutturali che lo rendono ricettivo per aeromobili di
  maggiori dimensioni e capacità di qualsiasi tipo, con
  l'articolo 2 si dispone in ordine alla realizzazione di lavori
  di miglioramento delle strutture ricettive e di sicurezza
  dell'aeroporto di Pisa per un costo complessivo stimato in
  lire 1,5 miliardi in deroga alle norme di contabilità generale
  dello Stato.
     I progetti predisposti per la realizzazione dei lavori
  sono immediatamente cantierabili, per cui dopo l'emanazione
  del provvedimento si potrà dare immeditato avvio ai lavori
  medesimi.
     Le procedure amministrative o tecniche proposte sono
  analoghe a quelle disposte con il decreto-legge 12 gennaio
  1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  febbraio 1996, n. 96.
 
DATA=960406 FASCID=DDL13-33 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0033 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=023 PAGFIN=0002 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=003300 00 FASCIDC=13DDL0033 SORTNAV=0003300 000 00000 ZZDDLC33 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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