| Onorevoli Deputati! - Con l'articolo 1 dell'accluso
decreto-legge sono disposti interventi per la salvaguardia di
Venezia, mediante autorizzazione di impegni quindicennali di
lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di
ulteriori lire 60.000 milioni con decorrenza dall'anno
1998.
Con la norma i soggetti titolari della potestà di
intervento ai sensi della vigente legislazione speciale sono
autorizzati a contrarre mutui quindicennali a totale carico
dello Stato, secondo il modello procedimentale già attivato
con il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalle legge 20 dicembre 1995, n. 539.
In particolare, le disponibilità finanziarie previste sono
state ripartite tra il Ministero dei lavori pubblici,
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limitatamente agli interventi in regime di concessione, la
regione Veneto, i comuni di Venezia e di Chioggia, l'aeroporto
"Marco Polo", l'università di Ca' Foscari, l'Istituto
universitario di architettura di Venezia e la provincia di
Venezia, secondo le tipologie di interventi già delineati
dalla legge 29 novembre 1984, n. 798.
La norma trova copertura mediante parziale utilizzo
dell'apposito accantonamento previsto alla tabella "B" della
legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), sotto
la voce "Ministero dei lavori pubblici", tra le cui finalità è
inclusa anche la destinazione al rifinanziamento della
legislazione speciale per Venezia e la sua laguna.
In tal modo si assicura continuità allo sviluppo dei
programmi per la salvaguardia di Venezia secondo il quadro
delle finalità della legislazione speciale risultante dalle
leggi n. 798 del 1984, e n. 139 del 1992, rifinanziate dal
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, della legge 20 dicembre 1995, n. 539.
In occasione del Consiglio europeo di Firenze l'aeroporto
di Firenze-Peretola non potrà garantire l'assorbimento di
tutto il traffico aereo, in quanto la pista non consente
l'atterraggio di aeromobili superiori ad una certa
capacità.
Poiché l'aeroporto di Pisa dovrà comunque essere
utilizzato, in maniera contestuale o alternativa all'aeroporto
di Firenze-Peretola, per le diverse caratteristiche operative
e infrastrutturali che lo rendono ricettivo per aeromobili di
maggiori dimensioni e capacità di qualsiasi tipo, con
l'articolo 2 si dispone in ordine alla realizzazione di lavori
di miglioramento delle strutture ricettive e di sicurezza
dell'aeroporto di Pisa per un costo complessivo stimato in
lire 1,5 miliardi in deroga alle norme di contabilità generale
dello Stato.
I progetti predisposti per la realizzazione dei lavori
sono immediatamente cantierabili, per cui dopo l'emanazione
del provvedimento si potrà dare immeditato avvio ai lavori
medesimi.
Le procedure amministrative o tecniche proposte sono
analoghe a quelle disposte con il decreto-legge 12 gennaio
1996, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1996, n. 96.
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