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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


491156
ALA0644-0013
Allegato A n. 644 del 17 dicembre 1999 (ALA13-644)
(suddiviso in 56 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...(A.C. 6579 - sezione 1) ...ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 2.
ZZALA ZZRES ZZALA171299 ZZALA991217 ZZALA001299 ZZALA000099 ZZALA644 ZZ13 ZZTX
                    (Altre disposizioni).
     1.  I bacini televisivi in ambito locale, di cui
  all'articolo 2, comma 6, lettera  e),  della legge 31
  luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi
  estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e
  le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se
  coincidenti di norma con il territorio delle province.
  L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29
  febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del
  disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera
  c),  n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero
  delle emittenti che possono operare in ciascun bacino
  regionale e in ciascun bacino provinciale.
 
                               Pag. 6
 
  Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire
  alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità
  adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse
  anche ai bacini provinciali.
     2.  Alle emittenti televisive a carattere comunitario di
  cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio
  delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
  frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie
  nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1^ dicembre
  1998, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 288 del 10
  dicembre 1998, è riservato il dieci per cento del totale delle
  concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale.  Qualora
  entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo
  alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro
  che risultano utilmente collocati nella graduatoria
  provinciale relativa alle altre tipologie previste dal
  predetto regolamento.
     3.  Ai fini della presentazione delle domande di
  concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il
  disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000.  Per
  ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte
  graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande
  di concessione a carattere comunitario.
     4.  Un medesimo soggetto non può ottenere più di una
  concessione per bacino in ambito locale.  Lo stesso soggetto
  può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali
  purché riferiti rispettivamente a regioni o province
  limitrofe, che servano una popolazione complessiva non
  superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo
  complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al
  centro e al sud.  Chi abbia ottenuto una concessione per bacino
  regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali
  nella stessa regione.
     5.  Il richiedente la concessione televisiva in ambito
  locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di
  un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci
  milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino
  provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere
  comunitario.  Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta più
  domande di concessione in ambiti locali, il predetto
  contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima,
  del cinquanta per cento.
     6.  Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio
  conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o
  incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi
  del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è aumentato
  del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento
  della presentazione della domanda di concessione.
     7.  Le concessioni di cui al presente articolo hanno
  validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per
  la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
  nazionale.
 
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