| (Altre disposizioni).
1. I bacini televisivi in ambito locale, di cui
all'articolo 2, comma 6, lettera e), della legge 31
luglio 1997, n. 249, sono distinti in regionali, se aventi
estensione territoriale coincidente di norma con le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, e in provinciali, se
coincidenti di norma con il territorio delle province.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 29
febbraio 2000, determina, ai fini dell'adozione del
disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera
c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero
delle emittenti che possono operare in ciascun bacino
regionale e in ciascun bacino provinciale.
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Laddove l'orografia del territorio non consente di attribuire
alle province risorse in termini di frequenze, l'Autorità
adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare risorse
anche ai bacini provinciali.
2. Alle emittenti televisive a carattere comunitario di
cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento per il rilascio
delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su
frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni con delibera n. 78/98 del 1^ dicembre
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10
dicembre 1998, è riservato il dieci per cento del totale delle
concessioni assegnabili in ciascun bacino provinciale. Qualora
entro il 31 gennaio 2001 non vi sono soggetti aventi titolo
alla predetta riserva, le concessioni sono assentite a coloro
che risultano utilmente collocati nella graduatoria
provinciale relativa alle altre tipologie previste dal
predetto regolamento.
3. Ai fini della presentazione delle domande di
concessione, il Ministero delle comunicazioni adotta il
disciplinare di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2000. Per
ciascun bacino regionale e provinciale sono redatte distinte
graduatorie; una separata graduatoria è formata per le domande
di concessione a carattere comunitario.
4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una
concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto
può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali
purché riferiti rispettivamente a regioni o province
limitrofe, che servano una popolazione complessiva non
superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo
complessivo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al
centro e al sud. Chi abbia ottenuto una concessione per bacino
regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali
nella stessa regione.
5. Il richiedente la concessione televisiva in ambito
locale è tenuto, contestualmente alla domanda, al pagamento di
un contributo per spese di istruttoria pari a lire dieci
milioni per bacino regionale, a lire cinque milioni per bacino
provinciale ed a lire un milione per concessione a carattere
comunitario. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenta più
domande di concessione in ambiti locali, il predetto
contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima,
del cinquanta per cento.
6. Ai fini della redazione della graduatoria il punteggio
conseguito dai soggetti risultanti da operazioni di fusione o
incorporazione di soggetti legittimamente operanti ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è aumentato
del cinque per cento: la condizione deve sussistere al momento
della presentazione della domanda di concessione.
7. Le concessioni di cui al presente articolo hanno
validità sino alla scadenza del termine delle concessioni per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
nazionale.
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