| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| (Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui
all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono
riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del
bambino entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi dal
lavoro per periodi cumulativamente non superiori a dieci mesi
secondo le seguenti modalità:
a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
lettera c), della presente legge, per un periodo non
superiore a sei mesi;
b) il padre lavoratore, per un periodo non
superiore a sei mesi, elevato a sette, purché usufruisca di
almeno tre mesi dell'astensione medesima. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il
genitore è tenuto a preavvisare, salvo casi di oggettiva
impossibilità, il datore di lavoro secondo le modalità e i
criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie
del bambino di età inferiore a otto anni dietro presentazione
di certificato rilasciato da un medico specialista. La
malattia del minore che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento dal
genitore.
3. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di
cui ai commi 1 e 2, la lavoratrice ed il lavoratore sono
tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
che l'altro genitore non sia assente dal lavoro negli stessi
giorni per medesimo motivo".
3. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15 - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad una
indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale
indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a),
fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le
modalità della prosecuzione volontaria.
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3. Per i periodi di assenza per malattia del bambino
di cui all'articolo 7, comma 2, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2,
lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
b), è determinato secondo i criteri previsti in materia
di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale
la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di
anzianità assicurativa".
4. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo trovano
applicazione le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei
relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b)
dell'articolo 15".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari. Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli
addetti ai servizi domestici e familiari trovano applicazione
le disposizioni concernenti l'astensione obbligatoria ed il
relativo trattamento.
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