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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4931
DDL0259-0164
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.164 (che inizia a pag.91 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
Pag. 91 DISEGNO DI LEGGE N. 4624
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                   (Congedi dei genitori).
     1.  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
  dopo il terzo comma è inserito il seguente:
       "Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui
  all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono
  riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto".
     2.  L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 7. -  1.  Nei primi otto anni di vita del
  bambino entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi dal
  lavoro per periodi cumulativamente non superiori a dieci mesi
  secondo le seguenti modalità:
         a)  la madre lavoratrice, trascorso il periodo di
  astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma,
  lettera  c),  della presente legge, per un periodo non
  superiore a sei mesi;
         b)  il padre lavoratore, per un periodo non
  superiore a sei mesi, elevato a sette, purché usufruisca di
  almeno tre mesi dell'astensione medesima.  Ai fini
  dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il
  genitore è tenuto a preavvisare, salvo casi di oggettiva
  impossibilità, il datore di lavoro secondo le modalità e i
  criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
  periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.
       2.  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
  diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie
  del bambino di età inferiore a otto anni dietro presentazione
  di certificato rilasciato da un medico specialista.  La
  malattia del minore che dia luogo a ricovero ospedaliero
  interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento dal
  genitore.
       3.  I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono
  computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
  relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
  gratifica natalizia.  Ai fini della fruizione del congedo di
  cui ai commi 1 e 2, la lavoratrice ed il lavoratore sono
  tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante
  che l'altro genitore non sia assente dal lavoro negli stessi
  giorni per medesimo motivo".
     3.  L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
  sostituito dal seguente:
     "Art. 15 -  1.  Le lavoratrici hanno diritto ad una
  indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
  per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
  stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge.  Tale
  indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per
  malattia.
       2.  Per i periodi di astensione facoltativa di cui
  all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori è dovuta:
         a)  fino al terzo anno di vita del bambino,
  un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un
  periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
  relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
  contribuzione figurativa;
         b)  fuori dei casi di cui alla lettera  a),
  fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e
  comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
  un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
  nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato
  sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
  pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il
  periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa,
  attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200
  per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
  proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
  integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi
  dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero
  con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le
  modalità della prosecuzione volontaria.
 
                              Pag. 92
 
       3.  Per i periodi di assenza per malattia del bambino
  di cui all'articolo 7, comma 2, è dovuta:
         a)  fino al compimento del terzo anno di vita del
  bambino, la contribuzione figurativa;
         b)  successivamente al terzo anno di vita del
  bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
  contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2,
  lettera  b).
       4.  Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera
  b),  è determinato secondo i criteri previsti in materia
  di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
       5.  Le indennità di cui al presente articolo sono
  corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione
  delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le
  malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale
  la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
  subordinate a particolari requisiti contributivi o di
  anzianità assicurativa".
     4.  All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
  è aggiunto, in fine, il seguente comma:
     "Ai periodi di riposo di cui al presente articolo trovano
  applicazione le disposizioni in materia di contribuzione
  figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei
  relativi contributi previsti dal comma 2, lettera  b)
  dell'articolo 15".
     5.  Le disposizioni del presente articolo trovano
  applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
  affidatari.  Nei confronti dei lavoratori a domicilio e degli
  addetti ai servizi domestici e familiari trovano applicazione
  le disposizioni concernenti l'astensione obbligatoria ed il
  relativo trattamento.
 
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