| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
TESTIPDL
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| ...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A,
C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A,
C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
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| (Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso
di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di
un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la
stabile convivenza con il lavoratore e la lavoratrice risulti
da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di
documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di
espletamento dell'attività lavorativa.
2. All'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le
seguenti: "coperti da contribuzione figurativa" e al comma 6
dello stesso articolo, dopo le parole: "può usufruire" è
inserita la seguente: "alternativamente".
3. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con
oltre duecentocinquanta addetti, che abbiano almeno cinque
anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda,
possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari,
fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 5, un
periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a
due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto
di lavoro e non può svolgere attività lavorativa. Il congedo
non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero
al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
4. I contratti collettivi disciplinano le modalità di
partecipazione agli eventuali corsi di qualificazione del
personale che riprende l'attività lavorativa dopo la
sospensione di cui al comma 3.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale,
con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale e per le pari
opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la
fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del
comma 3, nonché alla individuazione dei criteri per la
verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni
di grave infermità del congiunto.
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6. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si applicano anche qualora l'altro genitore non
ne abbia diritto.
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