Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4936
DDL0259-0169
Relazione Camera n. 259-A (DDL13-259-A)
(suddiviso in 177 Unità Documento)
Unità Documento n.169 (che inizia a pag.94 dello stampato)
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A. TESTIPDL
...C259A, C599A, C734A, C833A, C896A, C1170A, C1363A, C1938terA, C2207bisA, C2208A, C2696A, C2838A, C3385A, C3685A, C3871A, C4624A, C5287A.
...DISEGNO DI LEGGE N. 4624
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC259A ZZ13 ZZPD ZZRM
                  (Congedi per formazione).
     1.  I dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati,
  che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso
  la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere, una
  sola volta nell'intera vita lavorativa, una sospensione del
  rapporto di lavoro per un congedo di formazione, continuativo
  o frazionato, non superiore ad undici mesi.
     2.  Per "congedo di formazione" si intende quello
  finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al
  conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
  diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad
  attività formative diverse da quelle poste in essere o
  finanziate dal datore di lavoro.
     3.  Durante il periodo di congedo per formazione il
  dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
  retribuzione.  Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
  servizio, non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con
  altri congedi.  Una grave e documentata infermità intervenuta
  durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
  scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del
  congedo medesimo.
     4.  Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di
  congedo ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di
  comprovate esigenze organizzative.  I contratti collettivi
  prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso,
  individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono
  avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di
  diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del
  preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta
  giorni.
     5.  Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di
  cui al presente arti-colo, ovvero al versamento dei relativi
  contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione
  volontaria.
 
DATA=990603 FASCID=DDL13-259-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0259 TOTPAG=0096 TOTDOC=0177 NDOC=0169 TIPDOC=P DOCTIT=0164 COMM= PD PAGINIZ=0094 RIGINIZ=005 PAGFIN=0094 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=94 PAGEFIN=94 SORTRES= SORTDDL=025900A00 FASCIDC=13DDL0259 A SORTNAV=0025900A000 00000 ZZDDLC259A NDOC0169 TIPDOCP DOCTIT0164 NDOC0164



Ritorna al menu della banca dati