| 1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero
architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai
sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992,
n. 139, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di
ulteriori 60.000 con decorrenza dall'anno 1998, in base al
riparto di cui al comma 2.
2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono
rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e
1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni
per gli interventi in regime di concessione di competenza del
Ministero dei lavori pubblici; di lire 19.800 milioni e lire
11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione
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Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli
interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di
lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi
relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di
competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di
lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di
competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200
milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza
dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di
lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di
competenza della provincia di Venezia.
3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i
soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata
legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con
le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire
185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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