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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


496
DDL0033-0007
Progetto di legge Camera n. 33 - testo presentato - (DDL13-33)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C33. TESTIPDL
...C33.
...Decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 1996. Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC33 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Per la realizzazione di indifferibili interventi
  nell'aeroporto internazionale "G.  Galilei" di Pisa, necessari
  per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di
  decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a
  Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza
  italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996,
  la spesa di lire 1,5 miliardi.
      2.  Per la determinazione degli interventi da adottare ai
  sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è
  istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e
  composta dal questore, dal provveditore regionale delle opere
  pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco.  I
  predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante
  e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o
  impedimento del prefetto, da un suo delegato.  Il prefetto può
  invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di
  altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di
  assicurare il necessario raccordo di indirizzi per
  l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.
      3.  All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o
  un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali,
  provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la
  collaborazione degli uffici tecnici regionali.
      4.  Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti
  occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni
  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
  modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello
  Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
 
                               Pag. 7
 
      5.  Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la
  prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione
  sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal
  provveditore regionale delle opere pubbliche e di attestazione
  sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata
  dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti
  giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui
  sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del
  comma 3.
      6.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
  navigazione per l'anno medesimo.
      7.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=960406 FASCID=DDL13-33 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0033 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0007 RIGFIN=018 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=003300 00 FASCIDC=13DDL0033 SORTNAV=0003300 000 00000 ZZDDLC33 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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