| 1. Per la realizzazione di indifferibili interventi
nell'aeroporto internazionale "G. Galilei" di Pisa, necessari
per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di
decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a
Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza
italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996,
la spesa di lire 1,5 miliardi.
2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai
sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è
istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e
composta dal questore, dal provveditore regionale delle opere
pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I
predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante
e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o
impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può
invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di
altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di
assicurare il necessario raccordo di indirizzi per
l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.
3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o
un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali,
provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la
collaborazione degli uffici tecnici regionali.
4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti
occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello
Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
Pag. 7
5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la
prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione
sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal
provveditore regionale delle opere pubbliche e di attestazione
sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata
dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti
giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui
sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del
comma 3.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno medesimo.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |