| 1. Gli interventi previsti dalla presente legge si
propongono:
a) la promozione e la valorizzazione della
famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale
interesse pubblico;
b) la previsione e l'organizzazione di servizi
sociali in modo da promuovere e sostenere le reti sociali
primarie e la solidarietà tra i mondi vitali in tutte la loro
forme, prevedendo di conseguenza la riorganizzazione dei
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servizi socio-educativi riguardanti l'infanzia, gli anziani, i
disabili e le famiglie impegnate nella cura dei bambini,
nonché servizi in natura e sostegni alternativi o cumulativi
in denaro;
c) di mettere a disposizione delle famiglie tutte
le strutture e le opportunità previste dalla legislazione
vigente, favorendo forme di autogestione e di
imprenditorialità associative e sociali;
d) di offrire sostegni idonei a superare i motivi
che inducono le famiglie a pianificazioni familiari rese
rigide dalla mancanza o dalla contradditorietà degli
interventi di politica sociale e di solidarietà;
e) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e
sociale alla gravidanza ed alla maternità, nonché lo sviluppo
degli interventi finalizzati alla cura della sterilità,
tenendo conto dei dettati del Comitato nazionale per la
bioetica;
f) l'informazione relativa ai diritti spettanti in
base alle leggi ed alle normative vigenti in materia di
diritto alla famiglia, tutela della maternità e diritto al
lavoro;
g) il potenziamento e la qualificazione delle
attività consultoriali previste dalla legge 29 luglio 1975, n.
405, e dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;
h) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli
interventi concernenti le materie disciplinate dalla presente
legge;
i) la rilevazione di dati, lo studio e la ricerca
inerenti le materie di cui alla presente legge.
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