| 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri per la famiglia e la solidarietà sociale, dei lavori
pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto
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legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5,
secondo i princìpi e le modalità fissate per i mutui in favore
dei lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n.
891.
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