| 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano gli interventi di natura economica,
culturale e sociale volti a rendere positiva e praticabile la
scelta di paternità e maternità. Tali interventi devono
ispirarsi ai seguenti princìpi:
a) tutela della gravidanza dal concepimento fino
al parto mediante l'organizzazione di servizi sanitari
efficienti e diversificati che garantiscono il rispetto delle
esigenze anche psicologiche della madre, del padre e della
famiglia;
b) riconoscimento dell'indennità di maternità alle
donne in condizione non professionale, quali casalinghe,
studentesse, disoccupate, a partire dalle fasce di reddito
familiare più basse;
c) tutela della gestante in difficili condizioni
sociali dal momento del concepimento fino al raggiungimento di
un accettabile livello di vita, mediante la corresponsione di
aiuti economici o di altro genere, attraverso l'offerta di
buoni acquisto spendibili nei servizi di assistenza
all'infanzia, nella sanità infantile, nella scuola
dell'obbligo, in maniera da diversificare la possibilità di
scelta, e attraverso la predisposizione di strutture di
accoglienza adeguate alle esigenze specifiche, l'assistenza
domiciliare, le agevolazioni per l'assegnazione di case
popolari;
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d) concessione di incentivi fiscali alle aziende
che tutelino praticamente la maternità delle dipendenti,
attraverso la creazione in sede di asili-nido gestiti in forma
cooperativa ed attraverso la flessibilità dell'orario di
lavoro.
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