| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi tendenti alla rivalutazione
dell'importo degli assegni per il nucleo familiare, in misura
tale da ripristinare, con decorrenza dall'anno 1997, il potere
di acquisto che gli assegni stessi avevano all'atto della loro
istituzione, utilizzando le risorse a tal fine accantonate per
gli anni 1997 e 1998. L'assegnazione degli stessi dovrà
considerare il numero dei componenti del nucleo familiare e il
reddito complessivo del nucleo familiare, garantendo un
particolare privilegio a quelle famiglie che presentino al
loro interno una delle seguenti situazioni:
a) famiglie con un componente portatore di
handicap;
b) famiglie composte da un solo genitore con figli
minori a carico;
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c) famiglie con un componente di oltre i 75 anni
di età o di oltre i 65 anni di età se fisicamente non
autosufficiente;
d) famiglie monoreddito con almeno tre figli
minori a carico;
e) famiglie monoreddito composte da almeno cinque
persone.
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