| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi che favoriscano una più ampia tutela
fiscale della famiglia con l'introduzione del quoziente
familiare o di un metodo equivalente che, nel tassare il
reddito familiare, tenga conto del numero dei componenti e
delle particolari situazioni di disagio di cui all'articolo 9,
realizzabile senza pregiudizio per le entrate fiscali,
modificando le aliquote e gli scaglioni di tassazione in modo
tale da rendere costante il gettito tributario complessivo.
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