| Onorevoli Deputati! - La Cassa ufficiali dell'Esercito,
istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ha il
fondamentale compito di erogare agli ufficiali dell'Esercito,
compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, una indennità
una tantum ("indennità supplementare"), in aggiunta a
quella corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
La Cassa provvede, altresì, a corrispondere l'assegno
speciale previsto dalla legge 9 maggio 1940, n. 371,
consistente nella erogazione di un vitalizio ai predetti
ufficiali, giunti al termine della posizione di "ausiliaria" e
al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
L'articolo 1, terzo comma, del regio decreto 15 maggio
1941, n. 611, prevede la separatezza delle due gestioni
condotte dalla Cassa ufficiali.
Mentre la gestione "assegno speciale" - in relazione ad un
accrescimento, nel tempo, del patrimonio ed agli investimenti
da esso resi possibili - presenta oggi un assetto patrimoniale
confortante (45 miliardi di lire circa nella duplice
componente mobiliare ed immobiliare), la consorella gestione
"indennità supplementare" espone una grave situazione
finanziaria che postula misure di risanamento dall'interno.
Prevalenti cause strutturali, infatti, hanno condotto, nel
corso degli ultimi anni, la gestione suddetta ad un sensibile
sbilanciamento dovuto alla differenza fra contribuzioni ed
erogazioni, entrambe previste dalla legge.
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Malgrado le numerose iniziative assunte per riequilibrare
la situazione, non sono stati raggiunti significativi
risultati ed il fenomeno del divario fra entrate ed uscite
continua a caratterizzare l'istituto dell'indennità
supplementare, imponendo la ricerca di radicali e urgenti
iniziative atte, da un lato, a salvaguardare i diritti
acquisiti e a creare premesse di risanamento e riequilibrio,
dall'altro a eliminare il proliferante contenzioso, promosso
dinanzi alla magistratura ordinaria ed amministrativa dagli
ufficiali creditori dell'Istituto per far valere pretese
patrimoniali cui la Cassa non può oggi far fronte, attesa
l'assoluta indisponibilità di risorse.
Al fine di evitare che il perdurare della descritta
situazione conduca alla inevitabile procedura di
commissariamento, pur in presenza di una situazione attiva
della consorella gestione dell'assegno speciale, si rende
indifferibile un appropriato intervento riequilibratore.
All'uopo, è stato predisposto l'unito provvedimento
d'urgenza con il quale le due previdenze dell'indennità
supplementare e dell'assegno speciale, avuto riguardo ai
prevalenti aspetti previdenziali dei benefìci in questione,
vengono unificate nella gestione del Fondo previdenziale
integrativo ufficiali dell'Esercito, con fusione dei
rispettivi assetti patrimoniali.
Poiché, peraltro, tale misura non sarebbe di per sé
sufficiente a mantenere, nel tempo, uno stato patrimoniale in
grado di scongiurare un ritorno al disavanzo, è stato previsto
il raddoppio della contribuzione a carico degli ufficiali
interessati, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, per la voce
"assegno speciale" (dall'attuale 1 per cento dell'80 per cento
dello stipendio e della tredicesima mensilità al 2 per cento
di tale base, ferma restando la ritenuta del 2 per cento per
l'indennità supplementare).
Ciò consente di:
a) proseguire nella erogazione dell'indennità
supplementare, facendo venir automaticamente meno il
contenzioso in atto;
b) mantenere e nel tempo incrementare, secondo le
rendite derivanti dagli investimenti patrimoniali, l'attuale
assegno speciale, così da avvicinarlo, progressivamente, ad
una forma di previdenza parallela.
Ad un decreto del Ministro della difesa è, poi, affidato
(articolo 1, comma 2) il compito di determinare annualmente i
tempi e le modalità di erogazione dell'indennità supplementare
e le misure dell'assegno speciale, in relazione alle rendite
patrimoniali, al numero delle cessazioni dal servizio del
personale, tenuto conto della normativa vigente al momento.
Non si ritiene di attribuire al predetto decreto carattere di
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, considerate la natura della materia da
disciplinare e la cadenza annuale del provvedimento.
La sospensione delle procedure giudiziali in corso,
prevista dal comma 3 dell'articolo 1 (fatti salvi gli effetti
degli atti di esecuzione già compiuti), è resa disponibile
dalla necessità di sottrarre temporaneamente ai pignoramenti
risorse finanziarie senza le quali un risanamento effettivo e
rapido della gestione non potrebbe realizzarsi.
Il provvedimento non comporta oneri finanziari e pertanto
non viene predisposta la relazione tecnica.
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