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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


499
DDL0034-0002
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL13-34)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - La Cassa ufficiali dell'Esercito,
  istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, ha il
  fondamentale compito di erogare agli ufficiali dell'Esercito,
  compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, una indennità
  una tantum  ("indennità supplementare"), in aggiunta a
  quella corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i
  dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
     La Cassa provvede, altresì, a corrispondere l'assegno
  speciale previsto dalla legge 9 maggio 1940, n. 371,
  consistente nella erogazione di un vitalizio ai predetti
  ufficiali, giunti al termine della posizione di "ausiliaria" e
  al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
     L'articolo 1, terzo comma, del regio decreto 15 maggio
  1941, n. 611, prevede la separatezza delle due gestioni
  condotte dalla Cassa ufficiali.
     Mentre la gestione "assegno speciale" - in relazione ad un
  accrescimento, nel tempo, del patrimonio ed agli investimenti
  da esso resi possibili - presenta oggi un assetto patrimoniale
  confortante (45 miliardi di lire circa nella duplice
  componente mobiliare ed immobiliare), la consorella gestione
  "indennità supplementare" espone una grave situazione
  finanziaria che postula misure di risanamento dall'interno.
     Prevalenti cause strutturali, infatti, hanno condotto, nel
  corso degli ultimi anni, la gestione suddetta ad un sensibile
  sbilanciamento dovuto alla differenza fra contribuzioni ed
  erogazioni, entrambe previste dalla legge.
 
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     Malgrado le numerose iniziative assunte per riequilibrare
  la situazione, non sono stati raggiunti significativi
  risultati ed il fenomeno del divario fra entrate ed uscite
  continua a caratterizzare l'istituto dell'indennità
  supplementare, imponendo la ricerca di radicali e urgenti
  iniziative atte, da un lato, a salvaguardare i diritti
  acquisiti e a creare premesse di risanamento e riequilibrio,
  dall'altro a eliminare il proliferante contenzioso, promosso
  dinanzi alla magistratura ordinaria ed amministrativa dagli
  ufficiali creditori dell'Istituto per far valere pretese
  patrimoniali cui la Cassa non può oggi far fronte, attesa
  l'assoluta indisponibilità di risorse.
     Al fine di evitare che il perdurare della descritta
  situazione conduca alla inevitabile procedura di
  commissariamento, pur in presenza di una situazione attiva
  della consorella gestione dell'assegno speciale, si rende
  indifferibile un appropriato intervento riequilibratore.
     All'uopo, è stato predisposto l'unito provvedimento
  d'urgenza con il quale le due previdenze dell'indennità
  supplementare e dell'assegno speciale, avuto riguardo ai
  prevalenti aspetti previdenziali dei benefìci in questione,
  vengono unificate nella gestione del Fondo previdenziale
  integrativo ufficiali dell'Esercito, con fusione dei
  rispettivi assetti patrimoniali.
     Poiché, peraltro, tale misura non sarebbe di per sé
  sufficiente a mantenere, nel tempo, uno stato patrimoniale in
  grado di scongiurare un ritorno al disavanzo, è stato previsto
  il raddoppio della contribuzione a carico degli ufficiali
  interessati, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, per la voce
  "assegno speciale" (dall'attuale 1 per cento dell'80 per cento
  dello stipendio e della tredicesima mensilità al 2 per cento
  di tale base, ferma restando la ritenuta del 2 per cento per
  l'indennità supplementare).
     Ciò consente di:
       a)  proseguire nella erogazione dell'indennità
  supplementare, facendo venir automaticamente meno il
  contenzioso in atto;
       b)  mantenere e nel tempo incrementare, secondo le
  rendite derivanti dagli investimenti patrimoniali, l'attuale
  assegno speciale, così da avvicinarlo, progressivamente, ad
  una forma di previdenza parallela.
     Ad un decreto del Ministro della difesa è, poi, affidato
  (articolo 1, comma 2) il compito di determinare annualmente i
  tempi e le modalità di erogazione dell'indennità supplementare
  e le misure dell'assegno speciale, in relazione alle rendite
  patrimoniali, al numero delle cessazioni dal servizio del
  personale, tenuto conto della normativa vigente al momento.
  Non si ritiene di attribuire al predetto decreto carattere di
  regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, considerate la natura della materia da
  disciplinare e la cadenza annuale del provvedimento.
     La sospensione delle procedure giudiziali in corso,
  prevista dal comma 3 dell'articolo 1 (fatti salvi gli effetti
  degli atti di esecuzione già compiuti), è resa disponibile
  dalla necessità di sottrarre temporaneamente ai pignoramenti
  risorse finanziarie senza le quali un risanamento effettivo e
  rapido della gestione non potrebbe realizzarsi.
     Il provvedimento non comporta oneri finanziari e pertanto
  non viene predisposta la relazione tecnica.
 
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