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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


4992
DDL0260-0019
Progetto di legge Camera n. 260 - testo presentato - (DDL13-260)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C260. TESTIPDL
...C260.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC260 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, dando attuazione alla convenzione dell'ONU per la
 
                              Pag. 10
 
  protezione dei diritti dei bambini, devono provvedere a
  rilevare con frequenza annuale le condizioni e le necessità
  familiari dei bambini handicappati e poveri, dei figli di
  emigrati ed immigrati, dei nomadi, dei rifugiati, degli
  extracomunitari, nonché le condizioni e le necessità degli
  orfani, al fine di garantire l'uguaglianza di opportunità e di
  programmare gli interventi necessari a prevenire i processi di
  emarginazione e di disadattamento sociale.
     2.  Nel rispetto dei diritti del bambino i servizi
  socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere
  modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere
  alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare
  attenzione a quelle monoparentali ed alle famiglie
  numerose.
     3.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano devono promuovere progetti, incentivare e sostenere
  iniziative e sperimentazioni degli enti locali relativamente
  ai servizi socio-educativi della prima infanzia, tesi a:
         a)  garantire modalità organizzative e di accesso
  tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni
  parziali o temporanee;
         b)  potenziare gli asili-nido esistenti laddove si
  è in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni
  con soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscano
  servizi secondo  standard  qualitativi e organizzativi
  predefiniti e attraverso l'apporto del volontariato e di
  attività sociali di autorganizzazione;
         c)  favorire la disponibilità delle strutture e dei
  supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di
  attività ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, non
  coperte dall'orario dei servizi, promosse da gruppi di
  volontariato e da famiglie autorganizzate;
         d)  caratterizzare complessivamente tali servizi
  come centri educativi di territorio in grado di elaborare una
  pluralità di prestazioni ed una più elevata cultura
  dell'infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei genitori,
 
                              Pag. 11
 
  del volontariato e delle comunità locali.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-260 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0260 TOTPAG=0011 TOTDOC=0023 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=031 PAGFIN=0011 RIGFIN=002 UPAG=SI PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=026000 00 FASCIDC=13DDL0260 SORTNAV=0026000 000 00000 ZZDDLC260 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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