| 1. Le amministrazioni centrali competenti elaborano piani
di coordinamento e di sviluppo dei consultori familiari,
uniformandosi ai princìpi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405,
e 22 maggio 1978, n. 194, con particolare riguardo alla
funzione educativa e preventiva dei consultori e alle
peculiari esigenze locali, soprattutto per realizzare sul
territorio una più efficace azione di prevenzione
dell'aborto.
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