| (Vendita bevande superalcoliche).
1. Negli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono
vietati la vendita ed il consumo di bevande superalcoliche.
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2. Ai gestori che contravvengano alla disposizione di cui al
comma 1, si aplicano le sanzioni di cui all'articolo 3, commi
1 e 2, salvo che il fatto costituisca reato.
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