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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5017
DDL0262-0002
Relazione Camera n. 262-A (DDL13-262-A)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A. TESTIPDL
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC262A ZZ13 ZZRL ZZRM
                               Pag. 5
 
     Onorevoli Colleghi ! - Dopo un lungo  iter
  istruttorio giunge all'esame dell'Assemblea il testo unificato
  delle proposte di legge C. 262 e abbinate, volto a
  disciplinare la materia delle attività delle discoteche al
  fine di porre un argine alla drammatica situazione di
  emergenza derivante dalle conseguenze degli incidenti
  automobilistici che ormai da anni coinvolgono i giovani
  frequentatori di tali locali.
     Le profonde modificazioni intervenute negli ultimi anni
  nel settore dei locali di intrattenimento, che si sono
  diversificati comprendendo fattispecie diverse dall'archetipo
  della discoteca come i pub e i disco-bar, hanno fatto emergere
  la necessità di pervenire ad una nuova disciplina della
  materia in grado di tutelare i diritti e l'integrità dei
  consumatori e riqualificare professionalmente gli
  esercenti.
     L'esigenza di una regolamentazione dell'attività e
  dell'orario di apertura al pubblico delle discoteche, delle
  sale da ballo e dei locali notturni è stata posta
  all'attenzione del Parlamento già nelle precedenti
  legislature.
     In particolare, le proposte di legge presentate alla
  Camera nella XI legislatura si prefiggevano lo scopo comune di
  fissare in maniera univoca per tutto il territorio nazionale
  l'orario di chiusura degli esercizi di intrattenimento.
     Nel corso della XII legislatura la X Commissione industria
  del Senato approvava un progetto di legge d'iniziativa dei
  senatori Garatti e Fierotti il cui  iter,  tuttavia,
  veniva interrotto dalla fine anticipata della legislatura.  Il
  testo di riforma della disciplina sulle discoteche prevedeva
  nuove regole riguardo all'orario di apertura e di chiusura, al
  volume della musica, alla somministrazione di alcolici e alle
  sanzioni amministrative.
     La necessità di contrastare il fenomeno delle cosiddette
  "stragi del sabato sera" si riafferma nuovamente nelle undici
  proposte di legge - dieci di iniziativa parlamentare e una
  dovuta all'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto - che
  sono state unificate nel testo in esame, le quali hanno come
  finalità la regolamentazione omogenea a livello nazionale
  dell'attività di discoteche, sale da ballo e di
  intrattenimento e di locali notturni.  Tutte le proposte, pur
  con soluzioni diverse, stabiliscono limiti orari di apertura e
  di chiusura degli esercizi in oggetto (con relative deroghe),
  regolamentano l'inquinamento acustico e la vendita di alcolici
  e superalcolici, disponendo altresì sanzioni di natura
  pecuniaria accompagnate anche da ipotesi di chiusura dei
  locali e di sospensione della licenza in caso di reiterata
  inosservanza delle disposizioni stabilite.  Alcuni testi
  dispongono anche in merito ad attività di controllo, di
  prevenzione, di tutela dell'ordine pubblico, nonché di
  sensibilizzazione e di monitoraggio del fenomeno.
  La disciplina vigente.
     Per quanto riguarda il quadro normativo nel quale il
  provvedimento va ad inserirsi, si rammenta che le discoteche
  rientrano nella categoria dei pubblici esercizi esclusi dalla
  recente riforma del commercio e attualmente disciplinati dalla
  legge 25 agosto 1991, n. 287.  Più precisamente, le discoteche
  rientrano nella tipologia di esercizi di cui all'articolo 5,
  comma 1, lettera  c),  della legge, in cui l'attività di
  somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (anche a
  contenuto alcolico) si accompagna ad "attività di
  trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali
  notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari".
     L'apertura e il trasferimento di sede dei pubblici
  esercizi sono subordinati al rilascio di autorizzazione da
  parte del sindaco il quale, ai sensi dell'articolo 8 della
  legge, provvede, altresì, alla determinazione dell'orario
  minimo e massimo di attività di detti esercizi.
 
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     L'articolo 8 della legge n. 287 del 1991, tuttavia,
  esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di
  orario contenute nella legge stessa ai locali in cui il
  trattenimento e lo spettacolo risultino prevalenti
  sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
     Sulla base di tale impostazione il presupposto del
  provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività
  degli esercizi di trattenimento va ricercato nell'articolo 68
  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio
  decreto 18 giugno 1931, n. 773) che disciplina attività
  diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande,
  quali "rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
  accademie, feste da ballo...", nonché nell'articolo 19 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, che attribuisce esclusivamente alla competenza dei comuni
  le funzioni amministrative di cui al citato regio decreto 773
  del 1931, tra cui la concessione della licenza per le attività
  elencate all'articolo 68 del testo unico, riservando al
  Ministero dell'interno la potestà di impartire direttive ai
  sindaci, che sono tenuti ad osservarle, per esigenze di
  pubblica sicurezza.
     Anche l'articolo 54 del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attribuisce funzioni di
  determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei
  pubblici esercizi di vendita e di consumo di alimenti e
  bevande ai comuni.
     Attualmente la determinazione dell'orario di attività
  delle discoteche compete al sindaco essendo stato dichiarato
  illegittimo il decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri adottato in materia il 25 maggio 1990.
     Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri recante "direttiva alle regioni a statuto ordinario
  in materia di orari di apertura e di chiusura di esercizi che
  esplicano attività di trattenimento e di svago", dopo essere
  stato impugnato dal comune di Rimini, unitamente agli atti
  della regione Emilia-Romagna e Basilicata adottati in
  ottemperanza a tale provvedimento, è stato infatti annullato
  con sentenza n. 507 del 1991 dal TAR dell'Emilia-Romagna.
  L'annullamento, basato sul presupposto che la disciplina degli
  orari degli esercizi pubblici notturni sia materia di polizia
  amministrativa, in quanto di "interesse esclusivamente locale"
  ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è stato
  successivamente confermato dal Consiglio di Stato - con
  decisione della IV sezione n. 504 del 1992 - che, tuttavia,
  non ha condiviso l'impostazione del TAR dell'Emilia-Romagna in
  ordine alla natura dei predetti esercizi notturni in quanto li
  ha consideranti come esercizi rientranti nella categoria
  generale del commercio, riconoscendo in tal modo allo Stato la
  titolarità della funzione di indirizzo e di coordinamento, e
  quindi del potere di emanazione di direttive, in materia di
  orari di apertura e di chiusura dei locali notturni.
     In merito alla questione dell'inquinamento acustico cui
  sono esposti i frequentatori delle discoteche, si segnala che
  la legge-quadro adottata in materia (legge 26 ottobre 1995, n.
  447), all'articolo 3, comma 1, lettera  h),  ha assegnato
  alla competenza dello Stato la determinazione dei requisiti
  acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento
  danzante.  In attuazione del citato articolo 3 è stato emanato
  su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanità il
  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre
  1997, recentemente abrogato e sostituito dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215.
  Quest'ultimo decreto fissa i limiti del livello di pressione
  sonora nei luoghi di trattenimento danzante, compresi i
  circoli privati a ciò abilitati, e impone ai gestori l'obbligo
  di verificare i livelli di pressione sonora generati dagli
  impianti elettroacustici in dotazione e di effettuare i
  conseguenti adempimenti.
  L'attività istruttoria e il testo unificato predisposto
  dalla Commissione.
     Il testo unificato delle predette proposte di legge, che
  perviene adesso all'esame dell'Aula, è il frutto dell'ampia
  istruttoria svoltasi nell'ambito del Comitato ristretto, il
  quale ha svolto un approfondito lavoro di sintesi e
 
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  coordinamento delle posizioni espresse dai diversi gruppi.
     Segnatamente, l'attività istruttoria della Commissione si
  è incentrata prevalentemente sulle audizioni dei soggetti
  maggiormente interessati dalla nuova normativa.  Si sono
  pertanto svolte audizioni dei rappresentanti della Conferenza
  dei presidenti delle regioni, dell'Unione delle province
  italiane, dell'Associazione dei comuni italiani, del Forum
  permanente del terzo settore, della fondazione Cesar, nonché
  della Consulta delle associazioni dei consumatori,
  dell'Associazione genitori e del Comitato familiari.  Da
  ultimo, sono stati altresì auditi i rappresentanti del
  Dipartimento per la solidarietà sociale e dei Ministeri della
  Sanità e dell'interno.  Al termine di questo vasto ciclo di
  audizioni è stato predisposto, il 30 giugno 1999, un testo
  unificato che la Commissione ha adottato quale testo base per
  il prosieguo dell' iter.  Il 5 aprile scorso il medesimo
  testo, modificato dalla Commissione a seguito delle votazioni
  degli emendamenti, è stato trasmesso alle competenti
  Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.
     Per quanto concerne il merito, l'articolato considera
  l'esigenza di una regolamentazione dell'attività dei locali
  non una questione di ordine pubblico, ma di disciplina di un
  insieme di attività di notevole rilevanza economica e anche
  sociale, posto che tali spazi - se gestiti in modo corretto -
  sono luoghi di aggregazione, di incontro e di divertimento.
     La disciplina dell'attività e dell'orario delle discoteche
  è stata quindi affrontata tenendo in particolare conto le
  esigenze economiche e produttive, pur non tralasciando le
  sottese problematiche sociali.
     Per quanto concerne i punti salienti del testo in esame,
  all'articolo 1 sono definite le finalità della legge, che non
  intende aggiungere ulteriori oneri per le imprese, né
  sanzionare i comportamenti dei consumatori; viceversa, è tesa
  a promuovere e tutelare i diritti dei consumatori nonché la
  qualità professionale dei gestori dei pubblici esercizi e dei
  circoli e, tramite il sistema sanzionatorio, a combattere
  l'abusivismo e l'illecita concorrenza dei locali non
  autorizzati; il comma 3 dell'articolo 1 prevede inoltre il
  principio di cooperazione tra amministrazione centrale dello
  Stato e amministrazioni degli enti locali, salvaguardando così
  le rispettive competenze.
     L'articolo 2 sancisce l'ambito di applicazione della
  normativa, mentre all'articolo 3 sono previsti una serie di
  limiti per ciò che riguarda i requisiti acustici delle
  sorgenti sonore, i ritmi di programmazione della musica,
  nonché indicazioni sul microclima, sui criteri
  dell'illuminazione e particolari accorgimenti nell'ora di
  deflusso dei locali.
     Gli articoli 4 e 5 contengono, rispettivamente, le
  disposizioni per la somministrazione delle bevande -
  prevedendosi il divieto di somministrazione di bevande
  alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni e nelle
  ultime due ore di apertura - e per la sicurezza dei
  consumatori; particolare rilevanza assume la previsione di un
  maggiore coordinamento dei gestori dei locali con le forze
  dell'ordine in merito alla vigilanza e alla sicurezza.
     L'articolo 6 prevede disposizioni in ordine agli orari di
  attività, ed è risultato il punto maggiormente controverso, in
  virtù del fatto che si sono dovute coniugare due contrapposte
  esigenze: da una parte, quella di prevedere un orario di
  esercizio non eccessivamente prolungato e soprattutto uniforme
  a livello nazionale, dall'altra la necessità di rispettare le
  competenze degli enti territoriali.  Si è previsto quindi di
  non irrigidire la materia degli orari demandando al Governo,
  sentita la Conferenza Stato-regioni-città, la potestà di
  emanare disposizioni speciali rispetto alla disciplina
  generale della legge 25 agosto 1991, n. 287, in modo da
  stabilire orari di apertura e di chiusura uniformi su tutto il
  territorio nazionale, nonché periodi di deroga agli orari
  omogenei per aree regionali limitrofe.
     L'articolo 7, infine, disegna il sistema sanzionatorio
  prevedendo che, in caso di esercizio non autorizzato delle
  attività di intrattenimento, è comminata una sanzione
  pecuniaria di 100 milioni ed è disposta la chiusura a tempo
  indeterminato dei locali.
     L'attività consultiva delle altre Commissioni è stata
  ampia ed approfondita.  Il testo è infatti stato esaminato da
 
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  otto Commissioni permanenti, oltre che dalla Commissione
  parlamentare per le questioni regionali e dal Comitato per la
  legislazione.  Tutti gli organi consultati hanno espresso
  parere favorevole, formulando peraltro diverse condizioni e
  osservazioni utili a migliorare ulteriormente il testo
  predisposto dalla Commissione.
     Hanno espresso parere senz'altro favorevole le Commissioni
  Cultura e Trasporti, mentre la Commissione Giustizia e la
  Commissione per le questioni regionali hanno formulato alcune
  osservazioni, in relazione tra l'altro al sistema
  sanzionatorio definito dall'articolo 7.
     Talune Commissioni hanno invece espresso un parere
  favorevole condizionato a specifiche modifiche.
     In particolare la Commissione Affari costituzionali ha
  posto tre condizioni, attinenti alle attività di vigilanza
  contro lo spaccio e l'assunzione di stupefacenti nei locali
  (articolo 5, commi 1 e 2) e all'adozione di misure per
  migliorare la sicurezza stradale in prossimità delle
  discoteche.  La medesima Commissione ha altresì formulato
  osservazioni volte a meglio specificare o rendere più chiaro
  il dettato normativo di alcuni articoli.
     La Commissione Bilancio ha posto tre condizioni per
  evitare il determinarsi di nuovi o maggiori oneri a carico
  dello Stato in conseguenza delle norme volte a rafforzare le
  attività di prevenzione e informazione di cui all'articolo 5,
  commi 3, 4 e 5; un'ulteriore condizione riguarda le sanzioni
  previste dall'articolo 7.
     La Commissione Finanze ha invece evidenziato l'esigenza di
  includere anche la Guardia di finanza tra gli organi di
  pubblica sicurezza competenti alla collaborazione nello
  svolgimento dei servizi temporanei di vigilanza, al fine di
  non alterare l'attuale assetto di competenze con riferimento
  alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti
  (articolo 5, comma 2).  La VI Commissione ha inoltre formulato
  un'osservazione in ordine alle caratteristiche tecniche che
  deve presentare la musica programmata.
     La Commissione Ambiente ha posto la condizione di
  sopprimere le disposizioni dell'articolo 3 relative
  all'intensità e al ritmo della musica programmata, anche nel
  corso dell'ora di deflusso.
     La Commissione Lavoro ha richiesto che il decreto del
  Presidente della Repubblica, previsto dall'articolo 6, comma
  1, per regolamentare gli orari di apertura dei locali, sia
  emanato previa consultazione delle organizzazioni sindacali
  più rappresentative.
     La Commissione Affari sociali ha chiesto invece specifiche
  modifiche per chiarire il significato dell'espressione
  "sostanze allucinogene" (articolo 5, comma 1), per coordinare
  le campagne di informazione sugli stupefacenti, previste
  dall'articolo 5, comma 4, con le iniziative analoghe di cui al
  testo unico delle tossicodipendenze, e per meglio specificare
  le norme del medesimo articolo 5, comma 5, sui servizi di
  informazione e di divulgazione in prossimità dei locali.
     Infine, va ricordato il parere particolarmente articolato
  espresso dal Comitato per la legislazione, che ha formulato
  varie condizioni ed osservazioni, nonché una raccomandazione.
  Il Comitato ha tra l'altro sottolineato, sotto il profilo
  della chiarezza e della proprietà della formulazione,
  l'opportunità di chiarire l'ambito del richiamo alla legge n.
  287 del 1991, operato dall'articolo 4, comma 1; la necessità
  di una migliore definizione dei destinatari degli obblighi
  previsti dall'articolo 5, e di individuare espressamente
  l'autorità competente ad applicare la sanzione prevista
  dall'articolo 7, comma 1.  Sotto il profilo dell'efficacia del
  testo per la semplificazione e il riordinamento della
  disciplina vigente, invece, il Comitato ha richiesto di
  modificare l'articolo 6, comma 1, per adeguare il meccanismo
  di delegificazione ivi previsto alle previsioni dell'articolo
  17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e di chiarire la
  portata della lettera  e)  del medesimo articolo 6, comma
  2, nel senso di specificare che il regolamento potrà solo
  determinare concretamente le fattispecie in cui si applica la
  sanzione, e non anche la natura e la misura di quest'ultima.
  In generale, infine, il Comitato raccomanda un'approfondita
  riflessione sull'adeguatezza del complessivo impianto del
 
                               Pag. 9
 
  provvedimento in relazione al pieno rispetto della
  ripartizione di competenze tra i livelli territoriali, ciò al
  fine di evitare effetti di complicazione dell'ordinamento
  giuridico conseguenti alla moltiplicazione e sovrapposizione
  di fonti.
     L'insieme di queste osservazioni e condizioni è stato
  oggetto di esame da parte della Commissione.  Essa non ha
  peraltro ritenuto possibile un loro integrale recepimento,
  anche in considerazione del fatto che alcune di esse
  riguardano questioni che richiedono un opportuno
  approfondimento ed un'ulteriore fase di riflessione.
     Sono state introdotte modifiche volte a recepire, talora
  anche letteralmente, molte delle condizioni poste dalle
  Commissioni Finanze, Lavoro, Affari sociali, nonché alcune
  delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio e dalla
  Commissione Affari costituzionali.
     Quanto alle condizioni alle quali la Commissione non ha
  invece ritenuto di adeguarsi va precisato, in primo luogo, che
  la condizione posta dalla Commissione Ambiente comporterebbe
  una riduzione dell'impatto innovativo della legge che appare
  troppo significativa e tale da modificarne sostanzialmente
  l'impianto.  Pur comprendendo le ragioni di metodo e di merito
  che sottostanno a tale richiesta - riconducibili al fatto che
  la materia delle emissioni acustiche è attualmente
  regolamentata da disposizioni di rango secondario, con norme
  più permissive di quelle della proposta in esame - si ritiene
  che i nuovi limiti, e la loro fissazione direttamente con
  legge, siano più idonei a tutelare i frequentatori delle
  discoteche.  In ogni caso, la questione potrà essere oggetto di
  un ulteriore approfondimento in occasione dell'esame in
  Assemblea.
     Quanto alle condizioni relative all'articolo 5, commi 2 e
  3, poste dal parere della I Commissione, si è ritenuto da una
  parte che la formulazione definita dalla Commissione, come
  modificata al fine di recepire la condizione posta dalla VI
  Commissione, non richiedesse ulteriori interventi
  chiarificatori; dall'altra, che le misure per rafforzare i
  livelli di sicurezza stradale in prossimità dei locali siano
  da mantenere nell'ambito di competenza delle regioni.
     Va altresì sottolineato che la Commissione non ha ritenuto
  di aderire alla richiesta della Commissione Bilancio, volta a
  modificare le sanzioni previste dall'articolo 7, fissando per
  ciascuna di esse un minimo e un massimo.  La Commissione,
  infatti, anche in considerazione del fatto che la medesima
  richiesta è stata avanzata dalla Commissione Giustizia come
  semplice osservazione, e comunque riservandosi un'ulteriore
  valutazione della questione nel prosieguo dell' iter,  ha
  ritenuto che la determinazione della sanzione in misura fissa
  sia più rispondente alle esigenze di tutela perseguite dalla
  proposta.
     Per quanto concerne, infine, le condizioni poste dal
  Comitato per la legislazione, la Commissione ha modificato in
  più punti il testo al fine di accogliere quanto più possibile
  la sostanza dei rilievi proposti.  Con specifico riferimento al
  rilievo relativo alle modalità previste dall'articolo 6, comma
  1, per definire una nuova disciplina degli orari di apertura
  dei locali, la Commissione ha ritenuto di confermare la
  previsione del ricorso allo strumento regolamentare, in modo
  tale da assicurare il coinvolgimento delle autonomie locali
  nella fase di predisposizione della nuova disciplina.  Al
  riguardo, il testo è stato in ogni caso modificato per meglio
  definire il rapporto tra la normativa speciale del futuro
  regolamento e le norme generali recate dalla legge n. 287 del
  1991, anche sulla scorta di una specifica osservazione della I
  Commissione, oltre che del parere reso dal Comitato.
     In conclusione, il relatore, confermando la disponibilità
  ad ulteriori interventi migliorativi di specifici aspetti
  dell'articolato, invita l'Assemblea ad una sollecita
  approvazione del provvedimento, che appare un passo avanti -
  con linee di intervento anche anticipate dagli operatori del
  settore e rispettose del ruolo delle autonomie locali - per la
  sicurezza e l'integrità dei consumatori, e in particolare dei
  giovani cittadini che frequentano i locali oggetto delle norme
  da esso recate.
                                             Giovanni SAONARA,
                                Relatore per la maggioranza.
 
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