| Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. C. 262 e abbinate;
rilevato con riferimento all'articolo 6 che il Consiglio
di Stato, con decisione della IV sezione n. 504 del 1992, ha
considerato gli esercizi pubblici notturni rientranti nella
categoria generale del commercio, riconoscendo così allo Stato
solo la titolarità della funzione di indirizzo e coordinamento
e, quindi, del potere di emanare direttive in materia di orari
di apertura e chiusura di locali notturni;
considerato comunque, con riferimento all'intero testo
per la parte relativa agli esercizi pubblici, che la materia
oggetto del provvedimento rientra tra quelle per le quali, con
la legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato avviato il
trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle
regioni e agli enti locali;
preso atto che il suddetto trasferimento di funzioni
amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali ha
condotto all'emanazione del decreto n. 114 del 1998 che si
limita a stabilire i principi e le norme generali
sull'esercizio dell'attività commerciale;
constatato che la citata legge n. 59 del 1997 perseguiva
anche scopi di semplificazione amministrativa a cui non sembra
corrispondere la moltiplicazione di fonti normative secondarie
che consegue dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del
testo in esame, in quanto sulla materia incideranno sia il
regolamento previsto da tale articolo, sia il regolamento -
nell'articolo medesimo richiamato - di esecuzione della legge
n. 287 del 1991, previsto dall'articolo 12 della medesima;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti
di cui al comma 6 del citato articolo 16- bis:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 4, comma 1, che prevede l'applicazione
delle disposizioni generali previste dalla legge 25 agosto
1991, n. 287, siano individuate tali disposizioni in ragione
del fatto che la sopra menzionata legge non contiene un capo
relativo ai principi generali e che l'individuazione degli
stessi sarebbe - di fatto - interamente rimessa
all'interprete;
all'articolo 5 devono essere indicati i destinatari
degli obblighi ivi indicati, chiarendo altresì il concetto di
presidio sanitario che nella vigente legislazione di settore
sta a indicare prodotti o supporti specifici;
all'articolo 7, comma 1, deve essere specificata
l'autorità competente all'applicazione della sanzione ivi
stabilita, rilevando che l'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla legge n. 287 del 1991 è attribuita
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agli uffici provinciali del Ministero dell'industria, ma le
funzioni e le risorse di tali uffici, ai sensi degli articoli
20 e 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono in corso
di trasferimento alle camere di commercio e il citato decreto
legislativo n. 114 del 1998 attribuisce al sindaco il compito
di applicare le sanzioni previste in tale materia (articolo
22, comma 7, e articolo 29, comma 5).
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 6, sia modificato il meccanismo di
delegificazione ivi previsto per ricondurlo alle previsioni di
cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 in
quanto le disposizioni di legge che autorizzano l'esercizio
della potestà regolamentare da parte del Governo debbono
determinare le norme generali regolatrici della materia e
disporre l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; inoltre il
regolamento previsto dal comma 1 sembra essere chiamato non a
derogare alle norme della legge n. 287 del 1991 con
riferimento agli orari di attività delle discoteche, ma a
integrare ed a modificare - effetti che possono essere
raggiunti prevedendo una delega legislativa per modificare e
correggere la legge n. 287 del 1991 o prevedendo che il
regolamento operi in deroga agli articoli 3, 5 e 8 della legge
n. 287 del 1991 - la disciplina contenuta in tale legge
attraverso norme di rango secondario, consentendo così
l'eventualità di precetti normativi o, addirittura, di
articoli composti in parte da norme primarie e in parte da
norme secondarie;
al medesimo articolo 6, la lettera e) non può
attribuire al regolamento la facoltà di introdurre sanzioni
diverse da quella prevista dall'articolo 10, comma 2, della
stessa legge per la violazione delle norme in materia di orari
dei pubblici esercizi, in quanto il regolamento - in
applicazione del principio di legalità delle sanzioni
amministrative, non modificato per questo aspetto dalle
recenti innovazioni introdotte dall'articolo 20- bis
della legge n. 59 del 1997, inserito dalla legge n. 50 del
1999 - potrà solo determinare concretamente le fattispecie,
individuate in linea di principio dall'articolo 6, cui
applicare la sanzione tassativamente individuata dalla legge
n. 287 del 1991, essendo necessaria, ai fini di una diversa
sanzione, la previsione con norma di legge.
Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
appare opportuno un chiarimento in ordine all'ambito di
applicazione del provvedimento, in quanto i seguenti concetti
utilizzati nell'articolo 1 potrebbero dar luogo a incertezze
interpretative con conseguenti difficoltà di applicazione:
al comma 1, si precisa che la legge reca norme per
l'attività dei pubblici esercizi "organizzati da
imprenditori": appare superfluo il richiamo all'organizzazione
da parte dell'imprenditore essendo già individuata
dall'ordinamento la nozione di pubblico esercizio;
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al comma 1, si utilizza l'espressione "circoli" per la
quale non si rinviene nell'ordinamento nessuna definizione
giuridica;
al comma 1, si utilizza l'espressione "consumatore"
senza precisare la nozione cui si fa riferimento, mentre al
comma 2 si richiama la legge 30 luglio 1998, n. 251 che
disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti;
sembra auspicabile una migliore definizione della
previsione, di cui all'articolo 5, comma 1, del dovere di
vigilanza e dell'obbligo di segnalazione in capo ai gestori
dei locali, anche in relazione alla individuazione delle
sanzioni applicabili in caso di inadempimento;
appare opportuno all'articolo 6, comma 1, indicare la
Conferenza unificata, della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni, con il
rinvio all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
appare opportuna - quando si intende realizzare un
intervento normativo di tipo interstiziale in materia già
disciplinata a livello statale nella quale insistono altresì
competenze regionali e degli enti locali, anche alla luce del
processo di rimodulazione di competenze tra Stato e regioni
avviato con la legge n. 59 del 1997 - una approfondita
riflessione sull'adeguatezza del complessivo impianto del
provvedimento. Tale riflessione dovrebbe consentire un pieno
rispetto della ripartizione di competenze tra i livelli
territoriali, ispirandosi anche a principi di flessibilità,
evitando effetti di complicazione dell'ordinamento giuridico
conseguenti alla moltiplicazione e all'impropria
sovrapposizione di fonti.
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