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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5018
DDL0262-0003
Relazione Camera n. 262-A (DDL13-262-A)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A. TESTIPDL
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A.
Pag. 10 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC262A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato per la legislazione,
       esaminato il progetto di legge n. C. 262 e abbinate;
       rilevato con riferimento all'articolo 6 che il Consiglio
  di Stato, con decisione della IV sezione n. 504 del 1992, ha
  considerato gli esercizi pubblici notturni rientranti nella
  categoria generale del commercio, riconoscendo così allo Stato
  solo la titolarità della funzione di indirizzo e coordinamento
  e, quindi, del potere di emanare direttive in materia di orari
  di apertura e chiusura di locali notturni;
       considerato comunque, con riferimento all'intero testo
  per la parte relativa agli esercizi pubblici, che la materia
  oggetto del provvedimento rientra tra quelle per le quali, con
  la legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato avviato il
  trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle
  regioni e agli enti locali;
       preso atto che il suddetto trasferimento di funzioni
  amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali ha
  condotto all'emanazione del decreto n. 114 del 1998 che si
  limita a stabilire i principi e le norme generali
  sull'esercizio dell'attività commerciale;
       constatato che la citata legge n. 59 del 1997 perseguiva
  anche scopi di semplificazione amministrativa a cui non sembra
  corrispondere la moltiplicazione di fonti normative secondarie
  che consegue dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del
  testo in esame, in quanto sulla materia incideranno sia il
  regolamento previsto da tale articolo, sia il regolamento -
  nell'articolo medesimo richiamato - di esecuzione della legge
  n. 287 del 1991, previsto dall'articolo 12 della medesima;
       ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
  dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere
  rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e per gli effetti
  di cui al comma 6 del citato articolo 16- bis:
       sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
  della formulazione:
       all'articolo 4, comma 1, che prevede l'applicazione
  delle disposizioni generali previste dalla legge 25 agosto
  1991, n. 287, siano individuate tali disposizioni in ragione
  del fatto che la sopra menzionata legge non contiene un capo
  relativo ai principi generali e che l'individuazione degli
  stessi sarebbe - di fatto - interamente rimessa
  all'interprete;
       all'articolo 5 devono essere indicati i destinatari
  degli obblighi ivi indicati, chiarendo altresì il concetto di
  presidio sanitario che nella vigente legislazione di settore
  sta a indicare prodotti o supporti specifici;
       all'articolo   7, comma 1, deve essere specificata
  l'autorità competente all'applicazione della sanzione ivi
  stabilita, rilevando che l'applicazione delle sanzioni
  pecuniarie previste dalla legge n. 287 del 1991 è attribuita
 
                              Pag. 11
 
  agli uffici provinciali del Ministero dell'industria, ma le
  funzioni e le risorse di tali uffici, ai sensi degli articoli
  20 e 50 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono in corso
  di trasferimento alle camere di commercio e il citato decreto
  legislativo n. 114 del 1998 attribuisce al sindaco il compito
  di applicare le sanzioni previste in tale materia (articolo
  22, comma 7, e articolo 29, comma 5).
     sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
  semplificazione e il riordinamento della legislazione
  vigente:
       all'articolo 6, sia modificato il meccanismo di
  delegificazione ivi previsto per ricondurlo alle previsioni di
  cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 in
  quanto le disposizioni di legge che autorizzano l'esercizio
  della potestà regolamentare da parte del Governo debbono
  determinare le norme generali regolatrici della materia e
  disporre l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
  dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; inoltre il
  regolamento previsto dal comma 1 sembra essere chiamato non a
  derogare alle norme della legge n. 287 del 1991 con
  riferimento agli orari di attività delle discoteche, ma a
  integrare ed a modificare - effetti che possono essere
  raggiunti prevedendo una delega legislativa per modificare e
  correggere la legge n. 287 del 1991 o prevedendo che il
  regolamento operi in deroga agli articoli 3, 5 e 8 della legge
  n. 287 del 1991 - la disciplina contenuta in tale legge
  attraverso norme di rango secondario, consentendo così
  l'eventualità di precetti normativi o, addirittura, di
  articoli composti in parte da norme primarie e in parte da
  norme secondarie;
       al medesimo articolo 6, la lettera  e)  non può
  attribuire al regolamento la facoltà di introdurre sanzioni
  diverse da quella prevista dall'articolo 10, comma 2, della
  stessa legge per la violazione delle norme in materia di orari
  dei pubblici esercizi, in quanto il regolamento - in
  applicazione del principio di legalità delle sanzioni
  amministrative, non modificato per questo aspetto dalle
  recenti innovazioni introdotte dall'articolo 20- bis
  della legge n. 59 del 1997, inserito dalla legge n. 50 del
  1999 - potrà solo determinare concretamente le fattispecie,
  individuate in linea di principio dall'articolo 6, cui
  applicare la sanzione tassativamente individuata dalla legge
  n. 287 del 1991, essendo necessaria, ai fini di una diversa
  sanzione, la previsione con norma di legge.
     Il Comitato osserva altresì quanto segue:
       sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
  della formulazione:
       appare opportuno un chiarimento in ordine all'ambito di
  applicazione del provvedimento, in quanto i seguenti concetti
  utilizzati nell'articolo 1 potrebbero dar luogo a incertezze
  interpretative con conseguenti difficoltà di applicazione:
         al comma 1, si precisa che la legge reca norme per
  l'attività dei pubblici esercizi "organizzati da
  imprenditori": appare superfluo il richiamo all'organizzazione
  da parte dell'imprenditore essendo già individuata
  dall'ordinamento la nozione di pubblico esercizio;
 
                              Pag. 12
 
         al comma 1, si utilizza l'espressione "circoli" per la
  quale non si rinviene nell'ordinamento nessuna definizione
  giuridica;
         al comma 1, si utilizza l'espressione "consumatore"
  senza precisare la nozione cui si fa riferimento, mentre al
  comma 2 si richiama la legge 30 luglio 1998, n. 251 che
  disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti;
       sembra auspicabile una migliore definizione della
  previsione, di cui all'articolo 5, comma 1, del dovere di
  vigilanza e dell'obbligo di segnalazione in capo ai gestori
  dei locali, anche in relazione alla individuazione delle
  sanzioni applicabili in caso di inadempimento;
       appare opportuno all'articolo 6, comma 1, indicare la
  Conferenza unificata, della Conferenza Stato-città ed
  autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni, con il
  rinvio all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28
  agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle
  attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
  ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
  comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
  Conferenza Stato-città ed autonomie locali".
     Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
       appare opportuna - quando si intende realizzare un
  intervento normativo di tipo interstiziale in materia già
  disciplinata a livello statale nella quale insistono altresì
  competenze regionali e degli enti locali, anche alla luce del
  processo di rimodulazione di competenze tra Stato e regioni
  avviato con la legge n. 59 del 1997 - una approfondita
  riflessione sull'adeguatezza del complessivo impianto del
  provvedimento.  Tale riflessione dovrebbe consentire un pieno
  rispetto della ripartizione di competenze tra i livelli
  territoriali, ispirandosi anche a principi di flessibilità,
  evitando effetti di complicazione dell'ordinamento giuridico
  conseguenti alla moltiplicazione e all'impropria
  sovrapposizione di fonti.
 
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