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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5019
DDL0262-0004
Relazione Camera n. 262-A (DDL13-262-A)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A. TESTIPDL
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC262A ZZ13 ZZPP ZZRM
      Il Comitato permanente per i pareri della I
  Commissione,
        esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
  262 e abbinate;
       rilevato preliminarmente che il raccordo del testo in
  esame con il tessuto normativo esistente in materia appare
  problematico e non improntato a criteri di semplificazione
  della legislazione vigente;
       constatato che esso reca disposizioni, in particolare
  all'articolo 3, delle quali appare evidente il carattere di
 
                              Pag. 13
 
  dettaglio, e che pertanto sarebbe opportuna una valutazione
  circa l'uso di altro strumento normativo, diverso da quello
  legislativo, idoneo a contenerle;
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni:
       a)  all'articolo 5, comma 1, recante un obbligo in
  capo ai gestori, sia espressamente prevista la sanzione
  applicabile in caso di inadempienza.  Al medesimo comma sia
  inserita inoltre la parola "non" prima delle seguenti:
  "vengano assunte";
       b)  il comma 2 dell'articolo 5 sia riformulato nel
  modo seguente: "I gestori che intendano predisporre nei locali
  servizi temporanei di vigilanza privata, comunicano il
  programma al Comandante delle stazioni dell'Arma dei
  carabinieri e al Commissariato di polizia di Stato competenti
  per territorio e stabiliscono con essi forme di
  collaborazione.";
       c)  il comma 3 dell'articolo 5 sia riformulato nel
  modo seguente: "I prefetti, in base alle disposizioni del
  piano nazionale di sicurezza stradale, predispongono entro tre
  mesi dall'approvazione della presente legge, di concerto con
  le regioni, le province e i comuni interessati, specifiche
  misure di valutazione delle situazioni dei percorsi viari di
  accesso e di deflusso dagli esercizi e dai circoli di cui
  all'articolo 1, comma 1, al fine di attuare, per quanto di
  rispettiva competenza, iniziative di rafforzamento dei livelli
  di sicurezza e di prevenzione dei rischi.".
     e con le seguenti osservazioni:
       a)  agli articoli 1 e 2 sia valutata la possibilità
  di accorpare tali disposizioni in un unico articolo che rechi
  contestualmente "finalità ed ambito di applicazione della
  legge", considerato che i soggetti destinatari del
  provvedimento vengono sostanzialmente individuati all'articolo
  1 e considerato che entrambi gli articoli fanno salva
  l'applicabilità di alcune disposizioni che potrebbero essere
  richiamate nell'ambito di un unico articolo;
       b)  all'articolo 4, comma 1, si segnala
  l'opportunità di chiarire quali siano le disposizioni generali
  previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 applicabili ai
  locali e di specificare quali siano gli atti di indirizzo la
  cui applicazione viene richiamata dal medesimo comma;
       c)  all'articolo 5, comma 5, si segnala
  l'opportunità di indicare espressamente il soggetto in capo al
  quale è posto il compito di predisporre le segnalazioni
  previste e di costituire il presidio sanitario, chiamato a
  distribuire il materiale divulgativo finalizzato alla
  conoscenza della composizione e degli effetti degli
  stupefacenti;
       d)  all'articolo 6 si rileva l'opportunità di
  chiarire se il regolamento di delegificazione, ivi previsto,
  sia finalizzato ad introdurre una disciplina derogatoria e
  specifica in materia di orari delle discoteche, rispetto a
  quella generale di rango legislativo prevista degli articoli
  3, 5 e 8 della legge n. 287 del 1991, o se con tale
 
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  regolamento si intendano apportare modifiche ed integrazioni
  ai predetti articoli, eventualmente anche di portata più ampia
  rispetto a quella connessa agli orari di attività.  Al medesimo
  articolo si segnala l'opportunità di specificare il
  significato del termine "armonizzazione del sistema
  sanzionatorio" di cui al comma 2 lettera  e),  considerato
  che tale armonizzazione non potrebbe, comunque, comportare
  l'introduzione, per via regolamentare, di sanzioni diverse da
  quelle legislativamente previste dal comma 2 dell'articolo 10
  della legge n. 287 del 1991; al comma 3 si segnala
  l'opportunità di far decorrere il termine per l'adozione del
  regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991 dalla
  data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e
  non dalla data della sua emanazione;
       e)  all'articolo 7, comma 1, si segnala
  l'opportunità di specificare l'autorità competente
  all'applicazione delle sanzioni ivi previste, analogamente a
  quanto previsto al successivo comma 2;
         f)  al comma 2 del medesimo articolo, che prevede
  le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti
  previsti dagli articoli 3 e 4, e non di quelli previsti
  dall'articolo 5, si segnala l'opportunità di chiarire se la
  sanzione amministrativa pecuniaria di 5 milioni si applichi in
  caso di violazione di una sola delle prescrizioni recate dai
  predetti articoli o dal complesso delle disposizioni recate da
  ciascun articolo.
 
DATA=000601 FASCID=DDL13-262-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0262 TOTPAG=0026 TOTDOC=0021 NDOC=0004 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PP PAGINIZ=0012 RIGINIZ=038 PAGFIN=0014 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=026200A00 FASCIDC=13DDL0262 A SORTNAV=0026200A000 00000 ZZDDLC262A NDOC0004 TIPDOCL DOCTIT0004 NDOC0004



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