| Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
262 e abbinate;
rilevato preliminarmente che il raccordo del testo in
esame con il tessuto normativo esistente in materia appare
problematico e non improntato a criteri di semplificazione
della legislazione vigente;
constatato che esso reca disposizioni, in particolare
all'articolo 3, delle quali appare evidente il carattere di
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dettaglio, e che pertanto sarebbe opportuna una valutazione
circa l'uso di altro strumento normativo, diverso da quello
legislativo, idoneo a contenerle;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 5, comma 1, recante un obbligo in
capo ai gestori, sia espressamente prevista la sanzione
applicabile in caso di inadempienza. Al medesimo comma sia
inserita inoltre la parola "non" prima delle seguenti:
"vengano assunte";
b) il comma 2 dell'articolo 5 sia riformulato nel
modo seguente: "I gestori che intendano predisporre nei locali
servizi temporanei di vigilanza privata, comunicano il
programma al Comandante delle stazioni dell'Arma dei
carabinieri e al Commissariato di polizia di Stato competenti
per territorio e stabiliscono con essi forme di
collaborazione.";
c) il comma 3 dell'articolo 5 sia riformulato nel
modo seguente: "I prefetti, in base alle disposizioni del
piano nazionale di sicurezza stradale, predispongono entro tre
mesi dall'approvazione della presente legge, di concerto con
le regioni, le province e i comuni interessati, specifiche
misure di valutazione delle situazioni dei percorsi viari di
accesso e di deflusso dagli esercizi e dai circoli di cui
all'articolo 1, comma 1, al fine di attuare, per quanto di
rispettiva competenza, iniziative di rafforzamento dei livelli
di sicurezza e di prevenzione dei rischi.".
e con le seguenti osservazioni:
a) agli articoli 1 e 2 sia valutata la possibilità
di accorpare tali disposizioni in un unico articolo che rechi
contestualmente "finalità ed ambito di applicazione della
legge", considerato che i soggetti destinatari del
provvedimento vengono sostanzialmente individuati all'articolo
1 e considerato che entrambi gli articoli fanno salva
l'applicabilità di alcune disposizioni che potrebbero essere
richiamate nell'ambito di un unico articolo;
b) all'articolo 4, comma 1, si segnala
l'opportunità di chiarire quali siano le disposizioni generali
previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 applicabili ai
locali e di specificare quali siano gli atti di indirizzo la
cui applicazione viene richiamata dal medesimo comma;
c) all'articolo 5, comma 5, si segnala
l'opportunità di indicare espressamente il soggetto in capo al
quale è posto il compito di predisporre le segnalazioni
previste e di costituire il presidio sanitario, chiamato a
distribuire il materiale divulgativo finalizzato alla
conoscenza della composizione e degli effetti degli
stupefacenti;
d) all'articolo 6 si rileva l'opportunità di
chiarire se il regolamento di delegificazione, ivi previsto,
sia finalizzato ad introdurre una disciplina derogatoria e
specifica in materia di orari delle discoteche, rispetto a
quella generale di rango legislativo prevista degli articoli
3, 5 e 8 della legge n. 287 del 1991, o se con tale
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regolamento si intendano apportare modifiche ed integrazioni
ai predetti articoli, eventualmente anche di portata più ampia
rispetto a quella connessa agli orari di attività. Al medesimo
articolo si segnala l'opportunità di specificare il
significato del termine "armonizzazione del sistema
sanzionatorio" di cui al comma 2 lettera e), considerato
che tale armonizzazione non potrebbe, comunque, comportare
l'introduzione, per via regolamentare, di sanzioni diverse da
quelle legislativamente previste dal comma 2 dell'articolo 10
della legge n. 287 del 1991; al comma 3 si segnala
l'opportunità di far decorrere il termine per l'adozione del
regolamento di esecuzione della legge n. 287 del 1991 dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e
non dalla data della sua emanazione;
e) all'articolo 7, comma 1, si segnala
l'opportunità di specificare l'autorità competente
all'applicazione delle sanzioni ivi previste, analogamente a
quanto previsto al successivo comma 2;
f) al comma 2 del medesimo articolo, che prevede
le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti
previsti dagli articoli 3 e 4, e non di quelli previsti
dall'articolo 5, si segnala l'opportunità di chiarire se la
sanzione amministrativa pecuniaria di 5 milioni si applichi in
caso di violazione di una sola delle prescrizioni recate dai
predetti articoli o dal complesso delle disposizioni recate da
ciascun articolo.
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