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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


502
DDL0034-0005
Progetto di legge Camera n. 34 - testo presentato - (DDL13-34)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C34. TESTIPDL
...C34.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1996. Disposizioni urgenti per la Cassa ufficiali dell'Esercito.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC34 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1996 la Cassa ufficiali
  dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia
  amministrativo-contabile, è sottoposta alla vigilanza del
  Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale
  integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione
  dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno
  speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930,
  n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.
      2.  A decorrere dalla medesima data del 1^ gennaio 1996,
  la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è
  determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento
  dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità.
  Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il
  Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di
  ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione
  della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati le
 
                               Pag. 5
 
  modalità ed i tempi di erogazione dell'indennità
  supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto
  conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e
  delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale,
  anche in relazione alla normativa al momento vigente.
      3.  Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso
  alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
  sospese fino al 30 giugno 1996; le udienze eventualmente
  fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca
  successiva al 30 giugno 1996.  Resta ferma la pignorabilità dei
  beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali
  dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di
  esecuzione già compiuti.  La Cassa ufficiali dell'Esercito si
  avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
 
DATA=960413 FASCID=DDL13-34 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0034 TOTPAG=0005 TOTDOC=0006 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0004 RIGINIZ=017 PAGFIN=0005 RIGFIN=015 UPAG=SI PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=003400 00 FASCIDC=13DDL0034 SORTNAV=0003400 000 00000 ZZDDLC34 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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