| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 la Cassa ufficiali
dell'Esercito, ente di diritto pubblico avente autonomia
amministrativo-contabile, è sottoposta alla vigilanza del
Ministro della difesa, gestisce il Fondo previdenziale
integrativo ufficiali dell'Esercito costituito dalla fusione
dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno
speciale, di cui rispettivamente alle leggi 29 dicembre 1930,
n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371.
2. A decorrere dalla medesima data del 1^ gennaio 1996,
la ritenuta in conto entrata Cassa ufficiali dell'Esercito è
determinata nella misura del 4 per cento dell'80 per cento
dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità.
Con successivo decreto del Ministro della difesa, sentito il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 gennaio di
ciascun anno, su proposta del consiglio di amministrazione
della Cassa ufficiali dell'Esercito, sono determinati le
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modalità ed i tempi di erogazione dell'indennità
supplementare, nonché le misure dell'assegno speciale, tenuto
conto dei proventi delle rendite patrimoniali della Cassa e
delle previsioni delle cessazioni dal servizio del personale,
anche in relazione alla normativa al momento vigente.
3. Le procedure giudiziali, anche esecutive, in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
sospese fino al 30 giugno 1996; le udienze eventualmente
fissate entro tale data sono differite di ufficio ad epoca
successiva al 30 giugno 1996. Resta ferma la pignorabilità dei
beni in proprietà o in titolarità della Cassa ufficiali
dell'Esercito e restano salvi gli effetti degli atti di
esecuzione già compiuti. La Cassa ufficiali dell'Esercito si
avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
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