| ...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A,
C4727A, C4810A, C4850A.
TESTIPDL
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| ...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A,
C4727A, C4810A, C4850A.
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| La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
262 e abbinate, come risultante dall'esame svolto in sede
referente dalla Commissione attività produttive della
Camera;
condivisa l'esigenza che - con un adeguato
coinvolgimento delle regioni e degli enti locali - venga
adottata una regolamentazione uniforme degli orari di apertura
dei locali di intrattenimento al fine di garantire i diritti
fondamentali dei cittadini utenti dei servizi offerti dalle
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imprese di intrattenimento, diritti che viceversa sarebbero
compromessi da normative diversificate nelle varie parti del
territorio nazionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 1, comma 1, per le associazioni culturali
il riferimento a quelle "provinciali, regionali o nazionali"
contiene una specificazione che è inutile e andrebbe soppressa
in quanto altrimenti sembrerebbero escluse - in modo del tutto
incomprensibile - dall'applicazione della normativa quelle
associazioni che si autoqualifichino come comunali o
internazionali;
nell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, l'estensione
della legge n. 287 del 1991 ai circoli andrebbe operata, per
esigenze di certezza interpretativa, indicando in modo
espresso le norme ritenute effettivamente e specificamente
compatibili;
per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, si tenga
presente, con riferimento ai divieti di somministrazione di
alcolici di cui all'articolo 4, la cui violazione comporta
l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione pecuniaria
di lire 5 milioni, che l'articolo 689 del codice penale
prevede come reato contravvenzionale la somministrazione di
alcolici a minori infrasedicenni;
con riferimento all'articolo 7, che concerne il sistema
delle sanzioni che il comune deve applicare, andrebbe valutata
l'opportunità di prevedere, anziché una sanzione pecuniaria
fissa, una graduazione della stessa tra un minimo e un
massimo.
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