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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5028
DDL0262-0013
Relazione Camera n. 262-A (DDL13-262-A)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A. TESTIPDL
...C262A, C451A, C922A, C970A, C1079A, C2645A, C3368A, C4353A, C4727A, C4810A, C4850A.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC262A ZZ13 ZZPP ZZRM
      La Commissione parlamentare per le questioni
  regionali,
       esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
  262 e abbinate, come risultante dall'esame svolto in sede
  referente dalla Commissione attività produttive della
  Camera;
       condivisa l'esigenza che - con un adeguato
  coinvolgimento delle regioni e degli enti locali - venga
  adottata una regolamentazione uniforme degli orari di apertura
  dei locali di intrattenimento al fine di garantire i diritti
  fondamentali dei cittadini utenti dei servizi offerti dalle
 
                              Pag. 20
 
  imprese di intrattenimento, diritti che viceversa sarebbero
  compromessi da normative diversificate nelle varie parti del
  territorio nazionale,
       esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti osservazioni:
       all'articolo 1, comma 1, per le associazioni culturali
  il riferimento a quelle "provinciali, regionali o nazionali"
  contiene una specificazione che è inutile e andrebbe soppressa
  in quanto altrimenti sembrerebbero escluse - in modo del tutto
  incomprensibile - dall'applicazione della normativa quelle
  associazioni che si autoqualifichino come comunali o
  internazionali;
       nell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, l'estensione
  della legge n. 287 del 1991 ai circoli andrebbe operata, per
  esigenze di certezza interpretativa, indicando in modo
  espresso le norme ritenute effettivamente e specificamente
  compatibili;
       per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, si tenga
  presente, con riferimento ai divieti di somministrazione di
  alcolici di cui all'articolo 4, la cui violazione comporta
  l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione pecuniaria
  di lire 5 milioni, che l'articolo 689 del codice penale
  prevede come reato contravvenzionale la somministrazione di
  alcolici a minori infrasedicenni;
       con riferimento all'articolo 7, che concerne il sistema
  delle sanzioni che il comune deve applicare, andrebbe valutata
  l'opportunità di prevedere, anziché una sanzione pecuniaria
  fissa, una graduazione della stessa tra un minimo e un
  massimo.
 
DATA=000601 FASCID=DDL13-262-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0262 TOTPAG=0026 TOTDOC=0021 NDOC=0013 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0019 RIGINIZ=033 PAGFIN=0020 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=20 SORTRES= SORTDDL=026200A00 FASCIDC=13DDL0262 A SORTNAV=0026200A000 00000 ZZDDLC262A NDOC0013 TIPDOCL DOCTIT0013 NDOC0013



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