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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5048
DDL0263-0002
Progetto di legge Camera n. 263 - testo presentato - (DDL13-263)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C263. TESTIPDL
...C263.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC263 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  affronta il grave problema dello sfruttamento sessuale di
  soggetti in età minore.  La violenza sui bambini e sulle
  bambine, nelle sue diverse forme, è una delle realtà più
  drammatiche del nostro tempo.  Lo sfruttamento sessuale di
  soggetti in età minore, fenomeno che interessa tutti i
  continenti, coinvolge milioni di bambini e bambine anche in
  tenerissima età.  Cresce la "domanda" di bambine e fanciulli
  sempre più giovani, anche come prevenzione nei riguardi
  dell'AIDS: ciò spiega sia l'incremento massiccio del fenomeno,
  sia l'abbassarsi progressivo dell'età di inizio della
  prostituzione.  Moderne tecnologie consentono l'utilizzazione
  di bambini e bambine per riprese pornografiche che, realizzate
  anche su supporto elettronico, possono molto più facilmente
  essere prodotte e messe in commercio.  La pornografia infantile
  perpetua la violenza fatta sul minore, trasformandosi in
  un'ulteriore violazione della dignità dei bambini stessi.
     In questo quadro emerge il nuovo inquietante fenomeno del
  cosiddetto "turismo sessuale" di cui i nostri connazionali
 
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  sono discreti "fruitori", privilegiando paesi come la
  Tailandia, il Nord-Est del Brasile, Cuba.  Il fenomeno, che
  fino a pochi anni fa era circoscritto alla sola Asia,
  coinvolge ormai milioni di bambini, essendosi esteso
  all'America latina, all'Africa, all'Est Europa.
     Un rapporto pubblicato dal Dipartimento pastorale sociale
  del CELAM (Conferenza dei vescovi latino americani) testimonia
  ad esempio come nei grandi centri urbani del Nord-Est del
  Brasile lo sfruttamento sessuale delle bambine e dei bambini
  giunge al punto che agenzie di turismo includono nei programmi
  "una notte con le bambine del Brasile".
     Senza dubbio alla base di tale fenomeno c'è la povertà.
  Essa colpisce duramente larghi strati delle popolazioni di
  paesi in via di sviluppo, che hanno visto negli ultimi lustri
  accentuarsi, per molteplici motivi, la situazione di crisi e
  le già profonde differenze rispetto ai paesi sviluppati
  (debito estero, aggiustamenti strutturali, arretratezza delle
  zone rurali, esodo dalle campagne alle città, eccetera).  Ma
  accanto alla povertà, causa primaria, si aggiunge una causa di
  natura soggettiva, che investe la concezione di vita e il modo
  di pensare di coloro che hanno un ruolo attivo nel promuovere
  tale sfruttamento: una totale assenza del rispetto dei diritti
  umani.   Nel 1991 è nata in Tailandia l'ECPAT (End Child
  Prostitution In Asian Tourism), una campagna internazionale
  promossa dalle organizzazioni non governative locali,
  rappresentanti di chiese ecumeniche, singoli individui che
  avevano colto il nesso tra crescita del turismo e vertiginoso
  aumento della prostituzione infantile.  L'intuizione della
  campagna ECPAT è stata quella di attivarsi sia nei paesi dove
  il fenomeno è sviluppato sia nei paesi produttori di turismo
  sessuale.
  Nel 1994 la campagna ECPAT è nata anche in Italia con la
  partecipazione di numerose organizzazioni.  Tra i suoi
  obiettivi quello di denunciare il legame tra prostituzione
  infantile e turismo, di sensibilizzare e coinvolgere agenzie
  turistiche e  tour operator  perché operino nel rispetto
  della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti
  dell'infanzia adottata nel 1989 e ratificata dall'Italia nel
  1991 e di sollecitare iniziative legislative che affrontino
  tali problemi.  Attualmente la Campagna internazionale ECPAT è
  presente in trenta paesi.
     Anche il Sommo Pontefice (5 gennaio 1995) ha lanciato
  l'allarme sul traffico della prostituzione e sul commercio di
  bambini, sull' import  di organi umani ottenuti in
  situazioni molto poco chiare, se non con la violenza o
  l'assassinio.  Ha usato parole durissime per denunciare il
  turismo sessuale diventano un  business  fiorente.
     Il tribunale permanente dei popoli, che ha sancito lo
  sfruttamento sessuale come una violazione dei diritti
  fondamentali di soggetti in età minore, ha preso atto con
  soddisfazione che in alcune legislazioni nazionali i cittadini
  che commettono tali reati all'estero sono ugualmente
  perseguibili ed ha invitato i parlamentari a definire in tal
  senso adeguati provvedimenti legislativi.
     La presente proposta di legge fa riferimento:
        allo Statuto delle Nazioni Unite (1945);
       alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
  (1948);
       alla dichiarazione dei diritti del fanciullo (1959);
       alla convenzione internazionale sui diritti
  dell'infanzia (1989);
       alla raccomandazione NR(91) 11 adottata dal Comitato dei
  Ministri del Consiglio d'Europa;
       alla risoluzione 1992/72 della Commissione dei diritti
  umani (ONU) "Programma d'azione sulla vendita di bambini,
  sulla prostituzione, sulla pornografia infantile".
     La proposta di legge è costituita da un solo articolo che
  introduce l'articolo 604- bis,  da collocare dopo
  l'articolo 604 al capo terzo (dei diritti contro la libertà
  individuale) del titolo XII del codice penale.
 
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     L'articolo   consta di sette commi:
       il primo relativo allo sfruttamento sessuale di minori
  di anni diciotto;
       il secondo relativo alla perseguibilità di tali reati
  anche nel caso in cui siano compiuti da italiani all'estero
  secondo l'articolo 9 del codice penale;
       il terzo alla produzione e commercio di materiali
  pornografici concernenti minori di anni diciotto;
       il quarto prevede l'aggravante del reato qualora la
  produzione e il commercio di materiali pornografici siano
  connessi con il reato di sfruttamento sessuale di minore;
       il quinto riguarda la chiusura per la durata minima di
  un anno per tutte le attività che risultino connesse con lo
  sfruttamento sessuale di minori;
       il sesto riguarda la confisca "delle cose che servirono
  o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
  sono il prodotto o il profitto", ai sensi dell'articolo 240
  del codice penale;
       il settimo stabilisce che i proventi relativi ai reati
  di cui al primo comma, vengano versati in un fondo gestito dal
  Ministero di grazia e giustizia, finalizzato alla
  riabilitazione di minori.
     Le pene proposte sono conformi a quelle previste per i
  reati di violenza sessuale, considerato lo sfruttamento
  sessuale di soggetti in età minore di pari gravità.
 
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