| 1. Dopo l'articolo 604 del codice penale, è inserito il
seguente:
"Art. 604- bis. - (Sfruttamento sessuale di
soggetti in età minore). - Chiunque induce o avvia alla
prostituzione minori degli anni diciotto ovvero ne favorisce o
sfrutta la prostituzione, è punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da lire 30 milioni a lire 300
milioni.
La pena di cui al primo comma è comminata anche nel caso
in cui i reati siano compiuti da cittadini italiani
all'estero, ai sensi dell'articolo 9.
La pena di cui al primo comma si applica nei confronti di
chiunque produce, diffonde, mette in commercio ovvero detiene
materiale pronografico concernente minori degli anni
diciotto.
La pena è raddoppiata qualora la produzione, la diffusione
e il commercio di materiale pornografico siano posti in essere
al fine di commettere i reati di cui al primo comma.
E' disposta la chiusura, per la durata di un anno, degli
esercizi la cui attività risulti connessa con lo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto.
Nel caso di condanna per i reati previsti dal presente
articolo è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo
240.
I proventi delle confische relative ai reati di cui al
primo, secondo e terzo comma sono versati su un fondo, gestito
dal Ministero di grazia e giustizia, finalizzato alla
riabilitazione di minori".
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