| Onorevoli Deputati! - Il provvedimento nasce in
adempimento a interventi di carattere parlamentare
(interrogazioni, risoluzioni, voti e emendamenti). L'attuale
formulazione del testo tiene conto delle modifiche approvate
dall'Assemblea del Senato il 13 marzo 1996 al decreto-legge 10
febbraio 1996, n. 55.
Il nuovo ordinamento degli studi di medicina e chirurgia
(tabella XVIII) prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico
clinico obbligatorio - post laurea - della durata di sei
mesi (formazione di base), al termine del quale si viene
ammessi all'esame di Stato (abilitazione professionale) che
permette, a sua volta, l'iscrizione all'albo professionale e
l'esercizio professionale. Nel previgente ordinamento tale
semestre di formazione veniva svolto prima della laurea.
Per l'ammissione alle scuole di specializzazione
medico-chirurgiche è richiesto, quale requisito, il possesso
dell'abilitazione professionale. Invero si tratta di
formazione specialistica rivolta a medici, che per essere tali
devono aver superato l'abilitazione all'esercizio
professionale. I corsi di specializzazione implicano
l'espletamento di attività assistenziali proprie del
medico.
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La piena attuazione di tale nuovo ordinamento didattico ha
fatto insorgere talune difficoltà, da collegarsi al
contingente raccordo tra la data di conseguimento della
laurea, la data di espletamento del tirocinio pratico
semestrale e del conseguimento dell'abilitazione
professionale, la data accademica di inizio delle scuole di
specializzazione. A tale proposito gli uffici ministeriali
stanno elaborando una possibile riorganizzazione del sistema
per un suo miglioramento, in sintonia alla normativa
comunitaria, che peraltro richiede il passaggio del tirocinio
medico di base da sei mesi ad un anno.
In attesa del riordino del sistema, è necessario
introdurre una norma che preveda l'attivazione di una sessione
straordinaria di esami di abilitazione all'esercizio
professionale di medico chirurgo e consenta ai laureati in
medicina, collocati utilmente nelle graduatorie relative
all'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno
accademico 1995-1996 e non ammessi per difetto del titolo di
abilitazione all'esercizio professionale, di essere iscritti
automaticamente e prioritariamente alla frequenza degli stessi
corsi nell'anno accademico 1996-1997.
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