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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


505
DDL0035-0002
Progetto di legge Camera n. 35 - testo presentato - (DDL13-35)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C35. TESTIPDL
...C35.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC35 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il provvedimento nasce in
  adempimento a interventi di carattere parlamentare
  (interrogazioni, risoluzioni, voti e emendamenti).  L'attuale
  formulazione del testo tiene conto delle modifiche approvate
  dall'Assemblea del Senato il 13 marzo 1996 al decreto-legge 10
  febbraio 1996, n. 55.
     Il nuovo ordinamento degli studi di medicina e chirurgia
  (tabella XVIII) prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico
  clinico obbligatorio - post laurea - della durata di sei
  mesi (formazione di base), al termine del quale si viene
  ammessi all'esame di Stato (abilitazione professionale) che
  permette, a sua volta, l'iscrizione all'albo professionale e
  l'esercizio professionale.  Nel previgente ordinamento tale
  semestre di formazione veniva svolto prima della laurea.
     Per l'ammissione alle scuole di specializzazione
  medico-chirurgiche è richiesto, quale requisito, il possesso
  dell'abilitazione professionale.  Invero si tratta di
  formazione specialistica rivolta a medici, che per essere tali
  devono aver superato l'abilitazione all'esercizio
  professionale.  I corsi di specializzazione implicano
  l'espletamento di attività assistenziali proprie del
  medico.
 
                               Pag. 2
 
     La piena attuazione di tale nuovo ordinamento didattico ha
  fatto insorgere talune difficoltà, da collegarsi al
  contingente raccordo tra la data di conseguimento della
  laurea, la data di espletamento del tirocinio pratico
  semestrale e del conseguimento dell'abilitazione
  professionale, la data accademica di inizio delle scuole di
  specializzazione.  A tale proposito gli uffici ministeriali
  stanno elaborando una possibile riorganizzazione del sistema
  per un suo miglioramento, in sintonia alla normativa
  comunitaria, che peraltro richiede il passaggio del tirocinio
  medico di base da sei mesi ad un anno.
     In attesa del riordino del sistema, è necessario
  introdurre una norma che preveda l'attivazione di una sessione
  straordinaria di esami di abilitazione all'esercizio
  professionale di medico chirurgo e consenta ai laureati in
  medicina, collocati utilmente nelle graduatorie relative
  all'ammissione alle scuole di specializzazione per l'anno
  accademico 1995-1996 e non ammessi per difetto del titolo di
  abilitazione all'esercizio professionale, di essere iscritti
  automaticamente e prioritariamente alla frequenza degli stessi
  corsi nell'anno accademico 1996-1997.
 
DATA=960413 FASCID=DDL13-35 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0035 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=019 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=003500 00 FASCIDC=13DDL0035 SORTNAV=0003500 000 00000 ZZDDLC35 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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