| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
riprende pressoché integralmente il testo unificato approvato
in sede redigente dalla VIII Commissione della Camera dei
deputati nella XII legislatura, alla cui stesura, in misura
ragguardevole, ha contribuito il nostro gruppo
parlamentare.
Lo scioglimento anticipato delle Camere, nonché
l'opposizione manifestata da alcune forze politiche nella
conclusione dell'esame del testo di riforma, hanno impedito la
discussione del provvedimento in Aula. Si è così vanificato
tutto il lavoro, alquanto impegnativo, svolto dalla VIII
Commissione e sono rimaste deluse le categorie del settore che
da lungo tempo ormai attendono un quadro legislativo chiaro e
affidabile capace di sostenere la concorrenza del mercato
europeo e in linea con lo scenario internazionale.
Con la presente proposta di legge intendiamo quindi
assicurare la continuità dei lavori parlamentari della scorsa
legislatura, in quanto riteniamo di estrema urgenza
l'emanazione di una nuova legge quadro in materia di lavori
pubblici.
L'emanazione della legge n. 109 del 1994, di per sé
eccessivamente rigida e restrittiva andando oltre le stesse
normative comunitarie, anche a causa del particolare momento
di moralizzazione del Paese al quale ha dovuto far fronte, e
le successive sospensioni della legge, totali o parziali,
attraverso il decreto-legge sulla ripresa delle attività
imprenditoriali, non hanno certo dato al mondo
imprenditoriale, alle amministrazioni pubbliche e ai vari
settori dell'indotto quel background di sicurezza
indispensabile per risollevare il settore dalla grave crisi in
cui versa.
Successivamente, con il decreto-legge n. 101 del 1995,
convertito in legge in un testo integralmente rielaborato
dalla Camera dei deputati (legge 2 giugno 1995, n. 216), si è
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cercato di correggere alcune norme della legge n. 109 del
1994, restituendo flessibilìtà e operatività alle norme
stesse, rimuovendo determinati problemi causati per la maggior
parte dalla mancata previsione di un periodo transitorio che
possa permettere il proseguimento dei lavori in corso e
contemporaneamente dare alle amministrazioni pubbliche il
tempo per organizzarsi.
Sono rimaste tuttavia aperte problematiche cruciali della
riforma riguardanti la programmazione, la qualificazione,
l'Autorità, la disciplina delle società di progettazione, il
finanziamento delle opere pubbliche da parte dei privati.
Questioni che sono state affrontate nel testo approvato dalla
VIII Commissione nella scorsa legislatura e la cui soluzione
si è resa ormai improcrastinabile e urgente per evitare gravi
disagi sia alla pubblica amministrazione che al mondo
imprenditoriale e professionale.
La presente proposta di legge persegue gli stessi
obiettivi di tempestività, trasparenza e correttezza, già
enunciati dalla legge n. 109 del 1994, assicurando la completa
attuazione delle direttive comunitarie e la libera concorrenza
tra gli operatori.
Viene garantita una maggiore autonomia regionale,
attraverso disposizioni per una immediata attivazione delle
regioni e delle province autonome, riguardo all'emanazione di
norme omogenee su tutto il territorio di loro competenza, con
precise previsioni concernenti forme di cooperazione
obbligatoria tra gli enti locali, nella ipotesi di
insufficienza dell'organizzazione tecnica ed amministrativa
delle loro strutture.
Viene altresì garantita una maggiore autonomia delle
stazioni appaltanti, diverse dalle amministrazioni statali,
nell'articolazione del proprio capitolato generale, mentre
risulta evidente il decentramento, alle sezioni regionali
dell'Osservatorio dei lavori pubblici, dei compiti di raccolta
e di elaborazione dei dati informativi relativi alle procedure
per le gare di appalto, alla qualificazione delle ditte, alla
realizzazione dei lavori e ai costi delle opere.
Si prevede un sistema più flessibile riguardo alla
certificazione di qualità per le piccole e medie imprese anche
se viene incentivata la riunione delle stesse per garantire la
concorrenza nel mercato europeo.
Assume rilevante importanza, per l'intero ciclo della
realizzazione delle opere pubbliche, la fase della
programmazione triennale dei lavori, strettamente legata agli
studi di identificazione dei bisogni e ai programmi di spesa
dell'anministrazione pubblica.
Per quanto riguarda la disciplina delle progettazioni,
occorre precisare che uno dei punti cardini della riforma è
l'attribuzione della giusta importanza alla corretta
progettazione dell'opera e alle norme che possano garantire la
qualità del progetto, individuando nel progetto stesso il
perno della corretta e trasparente esecuzione dei lavori.
Con la soppressione della priorità degli uffici tecnici
delle amministrazioni pubbliche nella redazione dei progetti,
e l'assegnazione alla pari di tale compito anche a soggetti
esterni, liberi professionisti e società di progettazione, si
intende evitare l'intasamento dell'attività della pubblica
amministrazione e garantire contemporaneamente sia la qualità
del progetto che la separazione dei ruoli tra il controllo
operato da parte dell'amministrazione pubblica e la redazione
del progetto stesso.
Il testo prevede una nuova disciplina per le società
d'ingegneria con una distinzione tra le società professionali
e le società imprenditoriali di progettazione. Tra l'altro, la
previsione che il 50 per cento del capitale sociale di tali
società sia detenuto da professionisti iscritti negli appositi
albi intende valorizzare l'elemento tecnico-professionale
all'interno delle società di progettazione.
Con lo scopo di prevenire un eccessivo abbassamento del
prezzo della progettazione, che specialmente le società di
progettazione potrebbero praticare con l'obiettivo di
aggiudicarsi successivamente la direzione dei lavori, è stato
introdotto l'obbligo di ricomprendere tutti i servizi da
prestare nell'individuazione dell'importo stimato per
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l'affidamento dell'incarico di progettazione, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intende affidarla allo stesso
progettista esterno.
Inoltre, al fine di limitare il ricorso all'appalto
integrato e proprio per garantire la stessa qualità del
progetto, pur prevedendo l'esistenza di casi particolari in
cui la progettazione esecutiva è strettamente e
imprescindibilmente collegata alle particolari tecnologie
adottate dall'impresa, è stata prevista la possibilità di un
unico appalto per il progetto esecutivo e la realizzazione dei
lavori solo qualora la componente impiantistica o tecnologica
incida più del 50 per cento sul valore dell'opera.
Tenuto conto dell'impellente necessità per una immediata
risposta legislativa alle esigenze del settore, auspichiamo un
rapido esame del provvedimento attraverso la collaborazione di
tutti i gruppi parlamentari.
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