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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5066
DDL0264-0002
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
  riprende pressoché integralmente il testo unificato approvato
  in sede redigente dalla VIII Commissione della Camera dei
  deputati nella XII legislatura, alla cui stesura, in misura
  ragguardevole, ha contribuito il nostro gruppo
  parlamentare.
     Lo scioglimento anticipato delle Camere, nonché
  l'opposizione manifestata da alcune forze politiche nella
  conclusione dell'esame del testo di riforma, hanno impedito la
  discussione del provvedimento in Aula.  Si è così vanificato
  tutto il lavoro, alquanto impegnativo, svolto dalla VIII
  Commissione e sono rimaste deluse le categorie del settore che
  da lungo tempo ormai attendono un quadro legislativo chiaro e
  affidabile capace di sostenere la concorrenza del mercato
  europeo e in linea con lo scenario internazionale.
     Con la presente proposta di legge intendiamo quindi
  assicurare la continuità dei lavori parlamentari della scorsa
  legislatura, in quanto riteniamo di estrema urgenza
  l'emanazione di una nuova legge quadro in materia di lavori
  pubblici.
     L'emanazione della legge n. 109 del 1994, di per sé
  eccessivamente rigida e restrittiva andando oltre le stesse
  normative comunitarie, anche a causa del particolare momento
  di moralizzazione del Paese al quale ha dovuto far fronte, e
  le successive sospensioni della legge, totali o parziali,
  attraverso il decreto-legge sulla ripresa delle attività
  imprenditoriali, non hanno certo dato al mondo
  imprenditoriale, alle amministrazioni pubbliche e ai vari
  settori dell'indotto quel  background  di sicurezza
  indispensabile per risollevare il settore dalla grave crisi in
  cui versa.
     Successivamente, con il decreto-legge n. 101 del 1995,
  convertito in legge in un testo integralmente rielaborato
  dalla Camera dei deputati (legge 2 giugno 1995, n. 216), si è
 
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  cercato di correggere alcune norme della legge n. 109 del
  1994, restituendo flessibilìtà e operatività alle norme
  stesse, rimuovendo determinati problemi causati per la maggior
  parte dalla mancata previsione di un periodo transitorio che
  possa permettere il proseguimento dei lavori in corso e
  contemporaneamente dare alle amministrazioni pubbliche il
  tempo per organizzarsi.
     Sono rimaste tuttavia aperte problematiche cruciali della
  riforma riguardanti la programmazione, la qualificazione,
  l'Autorità, la disciplina delle società di progettazione, il
  finanziamento delle opere pubbliche da parte dei privati.
  Questioni che sono state affrontate nel testo approvato dalla
  VIII Commissione nella scorsa legislatura e la cui soluzione
  si è resa ormai improcrastinabile e urgente per evitare gravi
  disagi sia alla pubblica amministrazione che al mondo
  imprenditoriale e professionale.
     La presente proposta di legge persegue gli stessi
  obiettivi di tempestività, trasparenza e correttezza, già
  enunciati dalla legge n. 109 del 1994, assicurando la completa
  attuazione delle direttive comunitarie e la libera concorrenza
  tra gli operatori.
     Viene garantita una maggiore autonomia regionale,
  attraverso disposizioni per una immediata attivazione delle
  regioni e delle province autonome, riguardo all'emanazione di
  norme omogenee su tutto il territorio di loro competenza, con
  precise previsioni concernenti forme di cooperazione
  obbligatoria tra gli enti locali, nella ipotesi di
  insufficienza dell'organizzazione tecnica ed amministrativa
  delle loro strutture.
     Viene altresì garantita una maggiore autonomia delle
  stazioni appaltanti, diverse dalle amministrazioni statali,
  nell'articolazione del proprio capitolato generale, mentre
  risulta evidente il decentramento, alle sezioni regionali
  dell'Osservatorio dei lavori pubblici, dei compiti di raccolta
  e di elaborazione dei dati informativi relativi alle procedure
  per le gare di appalto, alla qualificazione delle ditte, alla
  realizzazione dei lavori e ai costi delle opere.
     Si prevede un sistema più flessibile riguardo alla
  certificazione di qualità per le piccole e medie imprese anche
  se viene incentivata la riunione delle stesse per garantire la
  concorrenza nel mercato europeo.
     Assume rilevante importanza, per l'intero ciclo della
  realizzazione delle opere pubbliche, la fase della
  programmazione triennale dei lavori, strettamente legata agli
  studi di identificazione dei bisogni e ai programmi di spesa
  dell'anministrazione pubblica.
     Per quanto riguarda la disciplina delle progettazioni,
  occorre precisare che uno dei punti cardini della riforma è
  l'attribuzione della giusta importanza alla corretta
  progettazione dell'opera e alle norme che possano garantire la
  qualità del progetto, individuando nel progetto stesso il
  perno della corretta e trasparente esecuzione dei lavori.
     Con la soppressione della priorità degli uffici tecnici
  delle amministrazioni pubbliche nella redazione dei progetti,
  e l'assegnazione alla pari di tale compito anche a soggetti
  esterni, liberi professionisti e società di progettazione, si
  intende evitare l'intasamento dell'attività della pubblica
  amministrazione e garantire contemporaneamente sia la qualità
  del progetto che la separazione dei ruoli tra il controllo
  operato da parte dell'amministrazione pubblica e la redazione
  del progetto stesso.
     Il testo prevede una nuova disciplina per le società
  d'ingegneria con una distinzione tra le società professionali
  e le società imprenditoriali di progettazione.  Tra l'altro, la
  previsione che il 50 per cento del capitale sociale di tali
  società sia detenuto da professionisti iscritti negli appositi
  albi intende valorizzare l'elemento tecnico-professionale
  all'interno delle società di progettazione.
     Con lo scopo di prevenire un eccessivo abbassamento del
  prezzo della progettazione, che specialmente le società di
  progettazione potrebbero praticare con l'obiettivo di
  aggiudicarsi successivamente la direzione dei lavori, è stato
  introdotto l'obbligo di ricomprendere tutti i servizi da
  prestare nell'individuazione dell'importo stimato per
 
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  l'affidamento dell'incarico di progettazione, ivi compresa la
  direzione dei lavori qualora si intende affidarla allo stesso
  progettista esterno.
     Inoltre, al fine di limitare il ricorso all'appalto
  integrato e proprio per garantire la stessa qualità del
  progetto, pur prevedendo l'esistenza di casi particolari in
  cui la progettazione esecutiva è strettamente e
  imprescindibilmente collegata alle particolari tecnologie
  adottate dall'impresa, è stata prevista la possibilità di un
  unico appalto per il progetto esecutivo e la realizzazione dei
  lavori solo qualora la componente impiantistica o tecnologica
  incida più del 50 per cento sul valore dell'opera.
     Tenuto conto dell'impellente necessità per una immediata
  risposta legislativa alle esigenze del settore, auspichiamo un
  rapido esame del provvedimento attraverso la collaborazione di
  tutti i gruppi parlamentari.
 
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