Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5069
DDL0264-0005
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
                      (Delegificazione).
     1.  E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai
  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
  n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo
  le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori
  pubblici con riferimento:
         a)  alla programmazione, alla progettazione, alla
  direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto
  tecnico-amministrativo, con le relative normative tecniche;
         b)  alle procedure di affidamento degli appalti e
  delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi
  di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo;
         c)  alle forme di pubblicità e di conoscibilità
  degli atti procedimentali, anche mediante informazione
  televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di
  accesso a tali atti;
         d)  ai rapporti funzionali tra i soggetti che
  concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
  competenze, da disciplinare in modo che sia assicurata la
  cooperazione tra la stazione appaltante, gli appaltatori e i
  concessionari nonché l'immediatezza e la certezza dei
  controlli sull'esecuzione dei contratti.
     2.  Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al
  comma 1 il Governo, entro centoventi giorni dalla data di
 
                              Pag. 11
 
  entrata in vigore della presente legge, adotta apposito
  regolamento, di seguito così denominato, che reca altresì
  norme di esecuzione ai sensi del comma 11.  Il predetto atto
  assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
  giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e,
  comunque, senza pregiudizio dei princìpi della libertà di
  stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
  presente legge, nonché, per quanto da essa non disposto, la
  legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di
  recepimento della normativa comunitaria nella materia di cui
  al comma 1.  Il regolamento è adottato su proposta del Ministro
  dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente
  e per i beni culturali e ambientali, sentiti il Ministro
  dell'interno e il Ministro per il coordinamento delle
  politiche dell'Unione europea, nonché il Ministro degli affari
  esteri, ai sensi del comma 10, previo parere della Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio
  superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti
  Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
  giorni dalla trasmissione dello schema.  Il parere del
  Consiglio di Stato sullo schema di regolamento deve essere
  reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
  trascorsi i quali il regolamento è emanato.  Con la medesima
  procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed
  integrazioni del regolamento.  In ragione della specificità
  della tutela dei beni culturali, nel regolamento è previsto un
  apposito titolo dedicato agli stessi.
     3.  Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal
  regolamento, attua con modifiche al medesimo regolamento le
  direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non
  richiedano la modifica di disposizioni della presente
  legge.
     4.  Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
  vigore del regolamento, gli atti normativi indicati nel
  regolamento stesso, che disciplinano la materia di cui al
 
                              Pag. 12
 
  comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia
  e di quelle della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
     5.  Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
  Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi
  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  un capitolato generale d'appalto che entra in vigore
  contestualmente al regolamento, di seguito denominato
  capitolato generale.  Il capitolato generale è articolato in
  norme cogenti per tutte le stazioni appaltanti e in norme
  cogenti per le amministrazioni dello Stato, anche ad
  ordinamento autonomo, ma derogabili dalle altre stazioni
  appaltanti, le quali sono tenute ad applicarle, richiamandole
  nel bando di gara e nelle clausole contrattuali, qualora, in
  riferimento ad esse, non abbiano adottato, ai sensi della
  presente legge, un proprio capitolato generale.
     6.  Per tutte le stazioni appaltanti sono norme cogenti del
  capitolato generale quelle riguardanti la verifica preventiva
  dei luoghi, la consegna dei lavori, il numero, il tipo e la
  forma dei documenti di contabilità, le sospensioni, le riserve
  e le modalità di pagamento dei corrispettivi e degli interessi
  per ritardato pagamento.
     7.  Con decreto del Ministro per i beni culturali e
  ambientali, emanato di concerto con il Ministro dei lavori
  pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
  e ambientali, entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono adottati uno o più capitolati
  speciali tecnici per i lavori di restauro e di manutenzione di
  beni culturali immobili di cui alla legge 1^ giugno 1939, n.
  1089, e successive modificazioni.
     8.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro
  un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono emanate disposizioni per l'utilizzo nei lavori pubblici
  dei materiali individuati dal decreto del Ministro
  dell'ambiente del 5 settembre 1994, pubblicato nella
  Gazzetta  Ufficiale  n. 212 del 10 settembre 1994, e
  successive modificazioni.  In particolare il decreto fissa i
  criteri per la determinazione delle quantità minime di
  utilizzo di tali materiali.
 
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     9.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, con decreto del Presidente della
  Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
  pubblici di concerto con il Ministro della difesa, è adottato
  apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della
  presente legge, per la disciplina delle attività del genio
  militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle
  esigenze della difesa militare.  Sino alla data di entrata in
  vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni
  vigenti alla data di entrata in vigore della presente
  legge.
     10.  Per assicurare la compatibilità delle procedure di
  affidamento ed esecuzione di lavori eseguiti sul territorio di
  Stati esteri nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
  1987, n. 49, con gli ordinamenti dei rispettivi Stati, il
  regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministro
  degli affari esteri, tengono conto della specialità delle
  condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle
  procedure applicate in materia dalle organizzazioni
  internazionali e dalla Unione europea.
     11.  Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla
  presente legge, oltre alle materie per le quali è richiamato
  nei successivi articoli, contiene disposizioni relative:
         a)  alle modalità di esercizio della vigilanza di
  cui all'articolo 4;
         b)  alle modalità che l'Osservatorio dei lavori
  pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera  b),
  deve rispettare per la determinazione dei costi medi
  parametrici standardizzati previsti dal medesimo articolo 4,
  comma 16, lettera  b),  e alle ulteriori modalità per la
  raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei
  dati concernenti il settore;
         c)  alle modalità di attuazione, nel rispetto dei
  princìpi della libera concorrenza tra gli operatori, degli
  obblighi assicurativi di cui all'articolo 33; alle condizioni
  generali e particolari delle polizze e ai massimali garantiti;
 
                              Pag. 14
 
  ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei
  fideiussori; alle modalità di costituzione e di estinzione
  delle fideiussioni di cui al medesimo articolo 33; alla
  individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4,
  caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di
  localizzazione, per i quali è obbligatoria la stipula di una
  polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile
  verso i terzi; alle modalità di prestazione,  pro quota  o
  cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie
  di cui all'articolo 33, comma 6;
         d)  alla definizione della quota subappaltabile dei
  lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti
  ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione
  degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo
  38, comma 4;
         e)  ai lavori in relazione ai quali il collaudo si
  effettua mediante certificato di regolare esecuzione emesso
  dal responsabile unico del procedimento o sulla base di
  apposite certificazioni di qualità dei materiali e alle
  relative modalità con cui in tal caso esso deve essere
  eseguito;
         f)  alle modalità ed alle procedure per
  l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21,
  comma 9, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o
  della concessione ed il trasferimento della proprietà o la
  costituzione di diritti reali parziari avvengono,
  separatamente o congiuntamente, a seconda della più
  conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito
  della gara, che deve essere unica;
         g)  agli incarichi di cui all'articolo 19 in
  relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni,
  con particolare riferimento: ai concorsi di progettazione ed
  ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del
  progetto; alla previsione di si-stemi di prequalificazione
  fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14
  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; ai requisiti
  economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai
  soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  e)  ed
 
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  f);  agli eventuali ulteriori requisiti
  tecnico-organizzativi delle società di progettazione; ai
  criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui
  all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del
  1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno
  degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione delle
  offerte anormalmente basse di cui all'articolo 25 del citato
  decreto legislativo n. 157 del 1995;
         h)  alla disciplina dei lavori di cui all'articolo
  37;
         i)  alla disciplina delle forme di pubblicità degli
  appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32;
         l)  alla disciplina delle forme di controllo e alla
  individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e
  7;
         m)  ai criteri valutativi di cui all'articolo 24,
  comma 4;
         n)  alle modalità in base alle quali le stazioni
  appaltanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare
  l'assolvimento, da parte degli appaltatori e dei
  concessionari, degli obblighi contrattuali nei confronti dei
  subappaltatori e dei fornitori;
         o)  alle modalità, ai mezzi di prova e ai
  conseguenti effetti della verifica da parte della stazione
  appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11,
  comma 6;
         p)  alla ripartizione dei compiti e delle funzioni
  dell'ingegnere capo fra il responsabile unico del procedimento
  e il direttore dei lavori;
         q)  alle forme di pubblicità dei lavori delle
  conferenze di servizi di cui all'articolo 9;
         r)  ai tempi e alle modalità di predisposizione, di
  inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo
  16, nonché alle disposizioni applicabili nel caso di inerzia
  delle amministrazioni aggiudicatrici;
         s)  alle ulteriori eventuali norme tecniche di
  compilazione dei progetti, nonché agli elementi progettuali
  relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto riguarda
 
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  i lavori di piccola entità, i lavori di manutenzione, di
  restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici, tali
  norme ed elementi sono definiti sulla base dei princìpi di cui
  all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle
  particolarità tipologiche dei lavori.  Fino alla data di
  entrata in vigore del regolamento e delle leggi regionali
  restano ferme le disposizioni in vigore non incompatibili con
  la presente legge;
         t)  alle modalità di espletamento della attività
  delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché
  di quelle relative ai concorsi di progettazione;
         u)  alle procedure di esame delle proposte di
  variante di cui all'articolo 28;
         v)  alle modalità di applicazione e di versamento
  delle penali di cui all'articolo 29, comma 6, secondo
  l'importo dei lavori e le cause che le determinano;
         z)  alle modalità di costituzione e di
  funzionamento degli albi dei collaudatori;
         aa)  alla disciplina della composizione nonché
  delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei
  lavori di cui all'articolo 30 e alla disciplina per la tenuta
  dei documenti contabili.
     12.  Ai fini della predisposizione del regolamento e del
  capitolato generale, è istituita dal Ministro dei lavori
  pubblici, d'intesa con il Ministro per i beni culturali ed
  ambientali, apposita commissione di studio composta da docenti
  universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
  qualificazione professionale, nonché da liberi professionisti
  di particolare qualificazione ed esperienza professionale.  Per
  il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei
  compensi, da determinare con decreto del Ministro dei lavori
  pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in
  riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di
  lire 500 milioni da imputare sul capitolo 1159 dello stato di
  previsione del Ministero dei lavori pubblici.
 
                              Pag. 17
 
     13.  Il regolamento e le leggi regionali stabiliscono, in
  rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori e alle
  caratteristiche delle stazioni appaltanti, entro un arco
  temporale massimo di tre anni dalla loro entrata in vigore,
  l'avvio e le modalità di applicazione graduale delle
  disposizioni in materia di programmazione di cui all'articolo
  16, fermo restando quanto previsto al comma 17 del medesimo
  articolo 16, di redazione del piano di manutenzione dei lavori
  e delle loro parti di cui all'articolo 18, comma 5, e di
  verifica degli elaborati progettuali di cui all'articolo 19,
  comma 23.
     14.  Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua
  pubblicazione in apposito supplemento della  Gazzetta
  Ufficiale,  che avviene contestualmente alla ripubblicazione
  della presente legge e delle altre disposizioni legislative
  non abrogate in materia di lavori pubblici.  Fino alla data di
  entrata in vigore del regolamento, per la realizzazione di
  lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni
  di cui alla legge 1^ marzo 1975, n. 44, e successive
  modificazioni, al regolamento approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e
  all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  237.
 
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