Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5070
DDL0264-0006
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Autorità per la vigilanza sui lavori
                          pubblici).
     1.  Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui
  all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, è
  istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui
  lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
     2.  L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
  di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito
  da cinque membri, nominati con determinazione adottata
  d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
  della Repubblica.  I membri dell'Autorità, al fine di garantire
 
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  la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti
  tra personalità che operano in settori tecnici, economici e
  giuridici, con alta e riconosciuta professionalità e
  competenza.  Dell'Autorità fa parte almeno un membro esperto in
  materia di tutela dei beni culturali.  L'Autorità sceglie il
  presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul
  proprio funzionamento.
     3.  I membri dell'Autorità restano in carica cinque anni e
  non possono essere confermati.  Essi non possono esercitare, a
  pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
  consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di
  enti pubblici o privati, ricoprire altri uffici pubblici di
  qualsiasi natura, rivestire o aver rivestito nel triennio
  precedente cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
  politici nè avere interessi diretti o indiretti in imprese
  operanti nel settore di competenza dell'Autorità.  I dipendenti
  pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori
  universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
  Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
  spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di
  lire 1.250.000.000 annue.
     4.  Per cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri
  dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di
  collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
  operanti nel settore di competenza.  La violazione di tale
  divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la
  sanzione aministrativa del pagamento di una somma da un minimo
  di lire 50 milioni ad un massimo di lire 500 milioni.  La
  sanzione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e l'Autorità.
  All'impresa che abbia violato tale divieto si applica la
  sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 5
  per cento del fatturato.  La sanzione è irrogata con decreto
  del Ministro dei lavori pubblici.  Si applicano, in quanto
 
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  compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
  689, e successive modificazioni.
     5.  L'Autorità:
         a)  vigila affinché siano conseguiti gli obiettivi
  di cui all'articolo 1 e siano costantemente rispettati i
  criteri previsti nel medesimo articolo 1;
         b)  vigila affinché sia assicurata l'economicità
  complessiva dell'opera o del lavoro pubblico;
         c)  predispone un sistema di verifica della
  correttezza e della trasparenza delle procedure di affidamento
  dei lavori pubblici di valore pari o superiore a 5 milioni di
  ECU, attraverso l'espressione di un'asseverazione degli atti
  procedimentali adottati dalle stazioni appaltanti ricomprese
  tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettera
  a),  che ne facciano richiesta;
         d)  predispone gli schemi di bandi tipo,
  differenziati per categorie di lavori e per livelli di
  importo, al fine di garantire la corretta qualificazione dei
  soggetti da invitare alle procedure concorsuali.  I suddetti
  schemi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
  pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il
  coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
         e)  formula al Ministro dei lavori pubblici
  proposte per la semplificazione e per l'aggiornamento delle
  procedure per l'affidamento dei lavori pubblici e per la
  regolamentazione dei contratti;
         f)  vigila sull'osservanza della disciplina
  legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con
  indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
  affidamento;
         g)  accerta la coerenza tra obiettivi dei programmi
  di investimenti e risultati raggiunti anche sotto il profilo
  della funzionalità dei lavori realizzati;
         h)  segnala al Governo e al Parlamento, con
  apposita comunicazione, le risultanze di cui alla lettera
 
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  g)  e i fenomeni di inosservanza o di applicazione
  distorta della normativa sui lavori pubblici;
         i)  formula al Ministro dei lavori pubblici
  proposte per la revisione del regolamento e della normativa
  sui lavori pubblici;
         l)  predispone ed invia al Governo e al Parlamento
  una relazione annuale, nella quale si evidenziano le
  disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
  concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
         1) alla frequenza del ricorso a procedure non
  concorsuali;
         2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
         3) allo scostamento dai costi medi parametrici
  standardizzati di cui al comma 16, lettera  b);
         4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori
  o a varianti in corso d'opera;
         5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
  confronti dei concessionari e degli appaltatori;
         6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
         m)  sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei
  lavori pubblici di cui al comma 12, lettera  b);
         n)  esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi
  9 e 17;
         o)  vigila sul sistema di qualificazione, vigila e
  controlla l'ente pubblico di autorizzazione e gli organismi di
  attestazione, di cui all'articolo 10, comma 3;
         p)  stabilisce le tariffe per l'attività di
  attestazione in relazione alle dimensioni ed alla struttura
  del soggetto da qualificare.
     6.  Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si
  avvale della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei lavori
  pubblici di cui al comma 12, delle unità specializzate di cui
  all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
  1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico,
 
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  della consulenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
  L'Autorità può altresì avvalersi del Servizio di ispettorato
  tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6.
     7.  Nell'ambito della propria attività di vigilanza
  l'Autorità può richiedere alle stazioni appaltanti, nonché ad
  ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
  regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
  documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
  pubblici, in corso o da iniziare, all'affidamento di incarichi
  di progettazione, di supporto tecnico-amministrativo e di
  realizzazione di lavori, specie nei casi di anomalia
  dell'offerta di cui all'articolo 24, commi 5 e 6.  Anche su
  richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può
  disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio di ispettorato
  tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6 e della
  collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre
  perizie ed analisi economiche e statistiche, nonché la
  consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
  rilevante ai fini dell'istruttoria.  Tutte le notizie, le
  informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di
  istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
  conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio,
  anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.  I
  funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni,
  sono pubblici ufficiali.  Essi sono vincolati al segreto
  d'ufficio.
     8.  L'Autorità esercita i poteri di cui al presente
  articolo secondo le modalità fissate dal regolamento.
     9.  Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
  richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 sono
  sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
  somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
  documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento
  di una somma fino a lire 100 milioni, se forniscono
  informazioni od esibiscono documenti non veritieri.  L'entità
  delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei
  lavori cui le informazioni o i documenti si riferiscono.  Sono
 
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  fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme
  vigenti.
     10.  Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
  elementi di cui al comma 7 appartengano alle pubbliche
  amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
  previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
     11.  Qualora accerti l'esistenza di irregolarità,
  l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi
  di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale,
  agli organi giurisdizionali competenti.  Qualora l'Autorità
  accerti che dalla realizzazione di lavori pubblici deriva
  pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono
  trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
  generale della Corte dei conti.
     12.  Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed
  operano:
         a)  la Segreteria tecnica;
         b)  l'Osservatorio dei lavori pubblici.
     13.  L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una
  sezione centrale e in sezioni regionali, aventi sede presso i
  provveditorati regionali alle opere pubbliche.
     14.  L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
  procedure informatiche, anche attraverso collegamento con
  analoghi sistemi di banche dati pubbliche e private sulla base
  di apposite convenzioni.
     15.  Le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori
  pubblici, per il territorio di rispettiva competenza,
  provvedono, mediante la predisposizione di formulari
  standardizzati su tutto il territorio nazionale, alla raccolta
  dei dati informativi relativi ai contratti di progettazione,
  di supporto tecnico-amministrativo e di realizzazione dei
  lavori di cui alla presente legge e in particolare dei
  seguenti dati:
         a)  avvenuto l'affidamento: i dati concernenti i
  bandi e gli avvisi di gara; le eventuali lettere d'invito;
  l'elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati;
  l'elenco dei soggetti risultati qualificati; l'elenco dei
  soggetti che hanno presentato offerta; il nominativo
  dell'affidatario; l'eventuale mancata stipula del contratto
 
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  per fatto dell'affidatario, ovvero l'accertata falsa
  dichiarazione da questi resa; gli importi a base d'asta e gli
  importi di affidamento; il tempo di esecuzione
  preventivato;
         b)  ad avvenuta approvazione del collaudo: la data
  di inizio; il tempo impiegato con riferimento sia
  all'ultimazione, sia alle eventuali operazioni di collaudo dei
  lavori; il costo finale e lo scostamento rispetto a quanto
  preventivato; i ritardi e le disfunzioni registrate; le
  imprese operanti in regime di subappalto; l'impiego di mano
  d'opera e l'osservanza di particolari norme di sicurezza;
  l'esito del collaudo ed i casi riscontrati di grave negligenza
  o errore grave in materia professionale.
     16.  La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
  pubblici:
         a)  provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
  dati informativi forniti, ai sensi del comma 15, dalle sezioni
  regionali dell'Osservatorio, relativi a tutto il territorio
  nazionale;
         b)  determina annualmente, secondo le modalità
  previste dal regolamento, al fine di consentire la valutazione
  delle scelte progettuali e delle anomalie delle offerte
  dell'appaltatore, i costi medi parametrici standardizzati per
  tipo di lavoro, in relazione a specifiche aree territoriali,
  facendone oggetto di apposita pubblicazione;
         c)  pubblica annualmente i programmi triennali e
  gli elenchi annuali predisposti dalle amministrazioni
  aggiudicatrici, nonché semestralmente l'elenco delle
  progettazioni e dei lavori pubblici affidati, indicandone le
  modalità di affidamento, e di quelli collaudati;
         d)  promuove la realizzazione di un collegamento
  informatico tra le sezioni regionali dell'Osservatorio e le
  stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di
  acquisire informazioni in tempo reale sui contratti di cui
  alla presente legge;
         e)  garantisce alle amministrazioni pubbliche
  l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
  raccolti e alle relative elaborazioni;
 
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         f)  adempie agli oneri di pubblicità e di
  conoscibilità richiesti dall'Autorità;
         g)  favorisce la formazione di archivi di settore,
  in particolare in materia contrattuale, e la redazione di
  tipologie unitarie di lavori da mettere a disposizione delle
  stazioni appaltanti interessate.
     17.  A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
  avvenuta comunicazione sulla  Gazzetta Ufficiale  della
  costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori
  pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, e per incarichi
  di progettazione di importo superiore a 50.000 ECU, le
  stazioni appaltanti sono tenute a comunicare alle sezioni
  regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, entro
  quindici giorni dalla data del verbale di gara o di
  definizione della trattativa privata, i dati di cui al comma
  15, lettera  a),  nonché, entro trenta giorni dalla data
  di approvazione del collaudo, i dati di cui al comma 15,
  lettera  b).  Il soggetto che ometta, senza giustificato
  motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
  provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma fino a lire 50 milioni.  La sanzione è
  elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
  veritieri.
     18.  Nell'ambito delle strutture già esistenti del
  Ministero per i beni culturali e ambientali sono istituite la
  sezione centrale e le sezioni periferiche dell'Osservatorio
  dei lavori pubblici aventi per oggetto i beni culturali.  Dette
  sezioni sono collegate all'Osservatorio dei lavori
  pubblici.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0017 RIGINIZ=026 PAGFIN=0024 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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