| (Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici).
1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, è
istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito
da cinque membri, nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire
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la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti
tra personalità che operano in settori tecnici, economici e
giuridici, con alta e riconosciuta professionalità e
competenza. Dell'Autorità fa parte almeno un membro esperto in
materia di tutela dei beni culturali. L'Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul
proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità restano in carica cinque anni e
non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a
pena di decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati, ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura, rivestire o aver rivestito nel triennio
precedente cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici nè avere interessi diretti o indiretti in imprese
operanti nel settore di competenza dell'Autorità. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di
lire 1.250.000.000 annue.
4. Per cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri
dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese
operanti nel settore di competenza. La violazione di tale
divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sanzione aministrativa del pagamento di una somma da un minimo
di lire 50 milioni ad un massimo di lire 500 milioni. La
sanzione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e l'Autorità.
All'impresa che abbia violato tale divieto si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 5
per cento del fatturato. La sanzione è irrogata con decreto
del Ministro dei lavori pubblici. Si applicano, in quanto
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compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni.
5. L'Autorità:
a) vigila affinché siano conseguiti gli obiettivi
di cui all'articolo 1 e siano costantemente rispettati i
criteri previsti nel medesimo articolo 1;
b) vigila affinché sia assicurata l'economicità
complessiva dell'opera o del lavoro pubblico;
c) predispone un sistema di verifica della
correttezza e della trasparenza delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici di valore pari o superiore a 5 milioni di
ECU, attraverso l'espressione di un'asseverazione degli atti
procedimentali adottati dalle stazioni appaltanti ricomprese
tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettera
a), che ne facciano richiesta;
d) predispone gli schemi di bandi tipo,
differenziati per categorie di lavori e per livelli di
importo, al fine di garantire la corretta qualificazione dei
soggetti da invitare alle procedure concorsuali. I suddetti
schemi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici
proposte per la semplificazione e per l'aggiornamento delle
procedure per l'affidamento dei lavori pubblici e per la
regolamentazione dei contratti;
f) vigila sull'osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento;
g) accerta la coerenza tra obiettivi dei programmi
di investimenti e risultati raggiunti anche sotto il profilo
della funzionalità dei lavori realizzati;
h) segnala al Governo e al Parlamento, con
apposita comunicazione, le risultanze di cui alla lettera
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g) e i fenomeni di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui lavori pubblici;
i) formula al Ministro dei lavori pubblici
proposte per la revisione del regolamento e della normativa
sui lavori pubblici;
l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento
una relazione annuale, nella quale si evidenziano le
disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non
concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi medi parametrici
standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori
o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
m) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui al comma 12, lettera b);
n) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi
9 e 17;
o) vigila sul sistema di qualificazione, vigila e
controlla l'ente pubblico di autorizzazione e gli organismi di
attestazione, di cui all'articolo 10, comma 3;
p) stabilisce le tariffe per l'attività di
attestazione in relazione alle dimensioni ed alla struttura
del soggetto da qualificare.
6. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si
avvale della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui al comma 12, delle unità specializzate di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico,
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della consulenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
L'Autorità può altresì avvalersi del Servizio di ispettorato
tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6.
7. Nell'ambito della propria attività di vigilanza
l'Autorità può richiedere alle stazioni appaltanti, nonché ad
ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, all'affidamento di incarichi
di progettazione, di supporto tecnico-amministrativo e di
realizzazione di lavori, specie nei casi di anomalia
dell'offerta di cui all'articolo 24, commi 5 e 6. Anche su
richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può
disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio di ispettorato
tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6 e della
collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre
perizie ed analisi economiche e statistiche, nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di
istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio,
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I
funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati al segreto
d'ufficio.
8. L'Autorità esercita i poteri di cui al presente
articolo secondo le modalità fissate dal regolamento.
9. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 100 milioni, se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità
delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei
lavori cui le informazioni o i documenti si riferiscono. Sono
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fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme
vigenti.
10. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 7 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
11. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità,
l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi
di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale,
agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità
accerti che dalla realizzazione di lavori pubblici deriva
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono
trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti.
12. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed
operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
13. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una
sezione centrale e in sezioni regionali, aventi sede presso i
provveditorati regionali alle opere pubbliche.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, anche attraverso collegamento con
analoghi sistemi di banche dati pubbliche e private sulla base
di apposite convenzioni.
15. Le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori
pubblici, per il territorio di rispettiva competenza,
provvedono, mediante la predisposizione di formulari
standardizzati su tutto il territorio nazionale, alla raccolta
dei dati informativi relativi ai contratti di progettazione,
di supporto tecnico-amministrativo e di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge e in particolare dei
seguenti dati:
a) avvenuto l'affidamento: i dati concernenti i
bandi e gli avvisi di gara; le eventuali lettere d'invito;
l'elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati;
l'elenco dei soggetti risultati qualificati; l'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerta; il nominativo
dell'affidatario; l'eventuale mancata stipula del contratto
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per fatto dell'affidatario, ovvero l'accertata falsa
dichiarazione da questi resa; gli importi a base d'asta e gli
importi di affidamento; il tempo di esecuzione
preventivato;
b) ad avvenuta approvazione del collaudo: la data
di inizio; il tempo impiegato con riferimento sia
all'ultimazione, sia alle eventuali operazioni di collaudo dei
lavori; il costo finale e lo scostamento rispetto a quanto
preventivato; i ritardi e le disfunzioni registrate; le
imprese operanti in regime di subappalto; l'impiego di mano
d'opera e l'osservanza di particolari norme di sicurezza;
l'esito del collaudo ed i casi riscontrati di grave negligenza
o errore grave in materia professionale.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati informativi forniti, ai sensi del comma 15, dalle sezioni
regionali dell'Osservatorio, relativi a tutto il territorio
nazionale;
b) determina annualmente, secondo le modalità
previste dal regolamento, al fine di consentire la valutazione
delle scelte progettuali e delle anomalie delle offerte
dell'appaltatore, i costi medi parametrici standardizzati per
tipo di lavoro, in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di apposita pubblicazione;
c) pubblica annualmente i programmi triennali e
gli elenchi annuali predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché semestralmente l'elenco delle
progettazioni e dei lavori pubblici affidati, indicandone le
modalità di affidamento, e di quelli collaudati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento
informatico tra le sezioni regionali dell'Osservatorio e le
stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di
acquisire informazioni in tempo reale sui contratti di cui
alla presente legge;
e) garantisce alle amministrazioni pubbliche
l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
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f) adempie agli oneri di pubblicità e di
conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore,
in particolare in materia contrattuale, e la redazione di
tipologie unitarie di lavori da mettere a disposizione delle
stazioni appaltanti interessate.
17. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
avvenuta comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, e per incarichi
di progettazione di importo superiore a 50.000 ECU, le
stazioni appaltanti sono tenute a comunicare alle sezioni
regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, entro
quindici giorni dalla data del verbale di gara o di
definizione della trattativa privata, i dati di cui al comma
15, lettera a), nonché, entro trenta giorni dalla data
di approvazione del collaudo, i dati di cui al comma 15,
lettera b). Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è
elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
veritieri.
18. Nell'ambito delle strutture già esistenti del
Ministero per i beni culturali e ambientali sono istituite la
sezione centrale e le sezioni periferiche dell'Osservatorio
dei lavori pubblici aventi per oggetto i beni culturali. Dette
sezioni sono collegate all'Osservatorio dei lavori
pubblici.
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