| (Disposizioni in materia di personale
dell'Autorità).
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12,
lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi
comprese 4 unità
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di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4, comma 12, lettera b), al quale è preposto un
dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi
comprese 4 unità di livello dirigenziale.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito
un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla
copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria
con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché, in via subordinata, con le procedure di
concorso di cui al medesimo decreto. Al personale
dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od
incarico, nonché di esercitare attività professionale,
didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei
contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. L'Autorità provvede alla gestione delle spese
necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
iscritto nello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta
dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito
regolamento i criteri di gestione e le modalità di
rendicontazione.
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