| (Modifica della organizzazione e delle competenze del
Consiglio superiore dei lavori pubblici).
1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed
organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di
valutazione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
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2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8 - 1. Il presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica
in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle
pubbliche amministrazioni".
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione, ai sensi
dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n.
524, sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva
richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza
tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di
consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a
quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri
consultivi tecnici affidati, in base a disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si
provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nonché ad integrare analogamente
la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono
fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici
di importo pari o superiore ai 25 milioni di ECU di competenza
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statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo
Stato, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre pari o superiori al detto importo, ove
esse ne facciano richiesta.
6. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni
di ECU, le competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata, secondo quanto
previsto al comma 4; qualora il lavoro pubblico di importo
inferiore a 25 milioni di ECU presenti elementi di particolare
rilevanza e complessità, il provveditore regionale alle opere
pubbliche sottopone il progetto, con motivata relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
7. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la
presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi
quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
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