| (Norme in materia di partecipazione
alle gare).
1. Ferma restando la facoltà dei soggetti di cui
all'articolo 12, comma 1, di partecipare alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma
Pag. 38
1, con la qualificazione di cui all'articolo 10, fino al 31
dicembre 1999 la partecipazione alle predette procedure di
affidamento è altresì ammessa secondo le disposizioni della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55, come integrato ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, per quanto riguarda
i parametri e i coefficienti, differenziati per importo dei
lavori, dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che i concorrenti devono possedere per
la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici. In particolare, il parametro riferito al costo per
il personale dipendente, di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera b), e all'articolo 6, comma 5, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 55 del
1991, deve essere almeno pari al 15 per cento della cifra
d'affari in lavori dell'ultimo quinquennio ed almeno il 50 per
cento deve essere riferito al personale con qualifica di
operai; il parametro riferito all'esecuzione di lavori nella
categoria prevalente di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera b), ed i parametri di cui all'articolo 6, comma
1, lettere c) e d), del predetto decreto devono
essere computati con riferimento agli ultimi dieci anni; il
parametro riferito alla cifra d'affari globale e in lavori, di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del medesimo
decreto deve essere computato con riferimento agli ultimi
cinque esercizi.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro
per i beni culturali e ambientali, con apposito decreto da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Comitato centrale per l'Albo
nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di
Pag. 39
categorie rideterminandolo in opere generali e in opere
specializzate. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni
in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una
categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da
individuare sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della
capacità finanziaria ed imprenditoriale adeguandole ai criteri
di cui al comma 2. Con il decreto medesimo è istituita la
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e
manutenzione dei beni immobili di cui alla legge 1^ giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni.
4. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale
per l'Albo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere
consultivo del Comitato regionale.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di
appalti o di concessioni di lavori pubblici qualora:
a) a carico dei soggetti dotati, al momento di
partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con
incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento,
ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento
definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni;
b) a carico dei soggetti di cui alla lettera
a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica
amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli
314, primo comma, 318, primo comma, 319, 319- ter, 320,
321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo, e
416- bis del codice penale;
c) i soggetti di cui alla lettera a) si
siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella
esecuzione dei lavori;
d) si trovi in una delle condizioni previste dalle
vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di
convenzioni con le stazioni appaltanti;
e) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
Pag. 40
condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla
concessione;
f) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di
cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione
straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia
in corso una delle predette procedure, ivi compresi
l'amministrazione controllata ed il concordato preventivo;
g) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o la legislazione dello Stato di
residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di
maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità
l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato
versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per
cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata
corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle
tasse o delle imposte dovute;
h) nell'esercizio della propria attività
professionale abbia commesso un errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.
6. Ai fini della partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti o delle concessioni di lavori
pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestante il fatto di non trovarsi nelle
condizioni di cui al comma 5. Il regolamento stabilisce le
modalità, i mezzi di prova ed i conseguenti effetti della
verifica della dichiarazione da parte della stazione
appaltante; fino alla data di entrata in vigore del
regolamento si applicano le disposizioni previgenti. Nel caso
di dichiarazioni mendaci, relativamente alle condizioni di cui
al comma 5, lettere b), e), f), g) ed h), oltre
alle sanzioni di cui all'articolo 26 della citata legge n. 15
del 1968, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua
dalle procedure di affidamento.
Pag. 41
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è vietata, per l'affidamento dei lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, l'utilizzazione di
qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di
fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui
all'articolo 10 e al presente articolo, fatto salvo quanto
previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97.
8. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, nonché quelle
che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le
stazioni appaltanti.
9. A decorrere dal 1^ gennaio 2000 sono abrogati la
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni,
nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55.
| |