| (Consorzi stabili).
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, formati da
non meno di tre soggetti di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera a), che, con decisione assunta dai rispettivi
organi deliberativi, abbiano stabilito di operare
esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. I consorzi stabili si iscrivono all'Albo nazionale dei
costruttori a seguito di semplice verifica, da parte dei
competenti organi, dell'effettiva detenzione da parte dei
singoli consorziati delle iscrizioni alle classifiche
dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali il consorzio
richiede l'iscrizione, nonché dell'avvenuta revisione delle
stesse ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.
3. Nel caso in cui più di un'impresa consorziata detenga
l'iscrizione per una determinata categoria dell'Albo nazionale
dei costruttori, il consorzio stabile è iscritto in tale
categoria per la classifica immediatamente superiore a quella
più elevata tra quelle possedute dalle imprese, a condizione
che la somma degli importi già posseduti da tutte le
consorziate sia almeno pari all'importo della classifica
immediatamente superiore.
4. Per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitata) è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
già possegga tale iscrizione.
5. L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo nazionale
dei costruttori non fa venir meno nè sospende l'efficacia
della contemporanea iscrizione delle singole imprese
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consorziate; il certificato di iscrizione di queste ultime
deve tuttavia riportare la segnalazione di partecipazione al
consorzio stabile.
6. Il regolamento stabilisce i criteri di attribuzione ai
consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso
di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei
anni dalla data di costituzione.
7. Lo scioglimento del consorzio non ha effetti nei
confronti delle stazioni appaltanti, per quanto riguarda la
realizzazione dei lavori affidati prima dello scioglimento. In
caso di recesso o di fallimento di una delle imprese
consorziate, il rapporto è risolto qualora tale recesso o
fallimento comporti il venir meno del numero minimo di
soggetti richiesto per la costituzione del consorzio stabile.
E' in facoltà della stazione appaltante proseguire nel
rapporto consentendo, entro un termine perentorio, la
partecipazione al consorzio stabile di un nuovo soggetto o di
soggetti qualificati, nei confronti dei quali abbia espresso
il proprio preventivo gradimento.
8. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, detta
le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di
cui al medesimo articolo 10 ai consorzi stabili ed ai soggetti
consorziati.
9. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
10. E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili
costituire tra loro o con terzi consorzi, associazioni
temporanee e gruppi ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettere b), d), e) ed f), nonché più di un
consorzio stabile.
11. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1,
previsti all'articolo 4, parte I, della tariffa allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
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sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni
governative posta a carico delle società ai sensi
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre
1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
12. I benefìci di cui al comma 11 si applicano fino al 31
dicembre 1996.
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