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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5081
DDL0264-0017
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Riunione di concorrenti).
     1.  La partecipazione alle procedure di affidamento delle
  associazioni temporanee, dei consorzi e dei gruppi di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  d), e)  ed  f),  è
  ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché
  le mandanti o gli altri partecipanti siano in possesso dei
  requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
  degli articoli 10 e 11, per la quota percentuale indicata per
  ciascuno di essi dal decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato ai sensi del
  comma 2 dell'articolo 11, e dal regolamento di cui
  all'articolo 10, comma 2, che la stabilisce in conformità a
  quanto previsto dal predetto decreto n.  55 del 1991.  Sono
  fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6,
  del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, a condizione
  che l'impresa da associare sia iscritta all'Albo nazionale dei
  costruttori, in una qualsiasi categoria, per classifica almeno
  pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
     2.  Per le associazioni temporanee in forma verticale o
  combinata i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, se
  frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
  capogruppo, che deve essere comunque costituito da un unico
  soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettere  a), b)
  e  c),  per i lavori della categoria o delle categorie
  prevalenti e per il relativo importo; per i lavori scorporati
  ciascun mandante, ovvero ciascuna associazione orizzontale
  mandante, deve possedere i requisiti previsti per l'importo
 
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  dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
  indicata per il concorrente singolo.
     3.  L'offerta dei concorrenti consorziati o riuniti in
  forma orizzontale determina la loro responsabilità solidale
  nei confronti della stazione appaltante nonché nei confronti
  delle imprese subappaltanti e dei fornitori.  Nelle
  associazioni in forma verticale la responsabilità per gli
  assuntori di lavori scorporabili è limitata all'esecuzione dei
  lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
  responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo nonchè
  nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
  Nelle associazioni in forma combinata, fermo restando quanto
  disposto per le associazioni in forma verticale, la
  responsabilità dei raggruppamenti orizzontali in esse presenti
  è solidale per la parte dei lavori di competenza di ciascun
  raggruppamento orizzontale.
     4.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
  gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o gruppo
  di cui all'articolo 12, comma 1, lettere  d),   e)
  ed  f),  ovvero di partecipare alla gara anche in forma
  singola qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
  associazione, consorzio o gruppo.  I consorzi di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  b)  e  c),  sono
  tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
  il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di
  partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
     5.  Sono vietati le associazioni in partecipazione, le
  associazioni temporanee, i consorzi e i gruppi di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  d),   e)  ed
  f),  concomitanti o successivi all'aggiudicazione della
  gara.
     6.  L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
  l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto,
  nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
  consorzio concomitanti o successivi dalle procedure di
  affidamento relative ai medesimi lavori.
     7.  Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
  rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavorazioni di notevole
  contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
  quali strutture, impianti, opere speciali, restauro e
  manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
 
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  decorate di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
  successive modificazioni, e qualora il valore di una singola
  lavorazione superi il 15 per cento dell'importo totale, esse
  non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
  esclusivamente dal soggetto affidatario.  In tali casi, i
  soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
  lavorazioni sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
  articolo, associazioni temporanee di tipo verticale o
  combinato.
     8.  Ciascun associato, consorziato o partecipante alle
  associazioni temporanee, ai consorzi o ai gruppi di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  d), e)  ed  f),
  può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di cui agli
  articoli 10 e 11 dallo stesso posseduti.
     9.  I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di
  produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane di cui
  all'articolo 12, comma 1, possono far eseguire i lavori alle
  imprese consorziate purché indicate e qualificate in sede di
  aggiudicazione della gara senza che ciò costituisca
  subappalto.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0045 RIGINIZ=010 PAGFIN=0047 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=47 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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