| (Programmazione dei lavori pubblici).
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvano entro il
15 marzo di ciascun anno, unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di
studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione
dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti
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ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica. In sede di prima
applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma
1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al
censimento degli studi esistenti o in corso.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore
ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra
la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario. Il programma triennale deve altresì prevedere i
tempi di realizzazione dei lavori.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo
21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione
anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Il programma triennale dei comuni individua le aree su
cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento
urbanistico generale vigente o, in mancanza di questo, dello
strumento urbanistico adottato; definisce inoltre, in
allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere
di urbanizzazione relative agli interventi previsti.
6. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a
livello statale o regionale.
7. Gli studi di cui al comma 2 sono redatti dagli uffici
tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora
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occorra redigere studi complessi che richiedono l'apporto di
una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi
tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge
possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19,
comma 1, lettere d), e), f) e g), ai quali sono
affidati secondo le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del
medesimo articolo 19.
8. Il programma triennale è soggetto ad aggiornamenti
annuali sulla base dei quali viene redatto l'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno.
9. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
comma 8 è subordinata alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 18,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi.
10. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere
inserito nell'elenco annuale limitatamente ad uno o più lotti,
purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata
la progettazione almeno preliminare, e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per
la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso il
coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
11. I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali
strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine
ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da
qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 1, commi
quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
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successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
12. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, e successive modificazioni. Il finanziamento
pubblico parziale di lavori suscettibili di gestione economica
è subordinato alla impossibilità di realizzarli esclusivamente
con capitali privati. Un lavoro non inserito nell'elenco
annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo
piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le somme resesi
disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
13. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
14. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare
il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo, che sono definiti, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e
gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità. Gli stessi soggetti sono tenuti
a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una
relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato
effettuato il collaudo finale.
15. Il regolamento e le leggi regionali definiscono i
tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi triennali e degli elenchi annuali,
di cui al presente articolo, nonché le disposizioni
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applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni
aggiudicatrici.
16. Per le attività di individuazione dei beni di cui al
comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi
della consulenza di società e di esperti, scelti tra i
soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d), e),
f) e g), con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12
del medesimo articolo 19.
17. Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano
a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 14.
18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
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