| (Competenze dei consigli comunali
e provinciali).
1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
142, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
" b) i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, i programmi di lavori
pubblici corredati dai progetti preliminari, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i
piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
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