| (Incentivi e spese per la progettazione).
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, è ripartita la quota dell'1 per
cento del costo preventivato di un lavoro, da destinare alla
costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il
personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione
aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il
progetto per l'appalto del medesimo lavoro, e il direttore dei
lavori.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono
prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a
spese di progettazione ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ed
assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle
categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10
per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese
necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche
e geognostiche, studi di impatto ambientale o altre
rilevazioni, agli studi per il finanziamento dei progetti e
alle attività di supporto tecnico-amministrativo, nonché
all'aggiornamento e all'adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti già esistenti di lavori per la cui
realizzazione sia riscontrato il perdurare dell'interesse
pubblico. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le
regioni a statuto ordinario, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni, le province e i loro consorzi.
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Per i lavori finanziati dai comuni, dalle province e dai loro
consorzi e dalle regioni a statuto ordinario attraverso il
ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
comma, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
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