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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5087
DDL0264-0023
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
       (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
     1.  I lavori pubblici di cui alla presente legge possono
  essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto
  o concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto
  all'articolo 27, comma 6.
     2.  I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla
  presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
  forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
  all'articolo 2, aventi ad oggetto:
       a)  la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
  all'articolo 2, comma 1;
       b)  la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
  lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora si
  tratti:
         1) dei lavori di cui all'articolo 22, comma 2;
         2) di lavori in cui la componente impiantistica o
  tecnologica incide più del 50 per cento sul valore dell'opera;
  per tali lavori la progettazione esecutiva deve riguardare
  esclusivamente la predetta componente;
         3) di lavori di restauro e manutenzione di beni
  immobili di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
  successive modificazioni, e di scavi archeologici.
     3.  Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
  conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
  amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
  progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
  l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di
  lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
 
                              Pag. 64
 
  nonché la loro gestione funzionale ed economica.  La
  controprestazione a favore del concessionario consiste
  unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
  sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.  Qualora
  nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,
  controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura
  al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
  economico-finanziario degli investimenti e della connessa
  gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare,
  anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50
  per cento dell'importo totale dei lavori e il cui pagamento
  avviene a collaudo effettuato.
     4.  La durata della concessione non può essere superiore a
  trenta anni.  I presupposti e le condizioni di base che
  determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
  investimenti e della connessa gestione costituiscono parte
  integrante del contratto.  Le variazioni apportate
  dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
  condizioni di base, qualora determinino una modifica
  dell'equilibrio del piano, compor-tano l'automatica revisione
  del piano stesso e la necessità di concordare le condizioni
  per il riequilibrio economico-finanziario a favore del
  concessionario.  Il contratto deve contenere il piano
  economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
  prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
  ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
  dell'investimento non ammortizzato al termine della
  concessione.
     5.  Fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 3,
  le stazioni appaltanti non possono affidare a soggetti
  pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e
  delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
     6.  I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
  stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al
  secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n.
  2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi
  dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
  allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 2,
 
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  lettera  b),  numero 1), del presente articolo, sono
  stipulati a corpo.
     7.  E' in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici
  stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326
  della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di
  appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
  archeologici.
     8.  L'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa avviene
  in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
  approvato il progetto esecutivo.  L'esecuzione dei lavori può
  prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
  progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione
  o di scavi archeologici.
     9.  Al fine del pagamento del corrispettivo per gli appalti
  o del prezzo per le concessioni di lavori pubblici,
  l'amministrazione aggiudicatrice, mediante la medesima gara
  per l'aggiudicazione del lavoro, può procedere, secondo quanto
  previsto dal regolamento, al trasferimento della proprietà o
  alla costituzione di diritti reali parziari su altri beni
  immobili di sua proprietà che non assolvono più a funzioni
  essenziali di interesse pubblico, indicati nel programma di
  cui all'articolo 16.  Il trasferimento della proprietà e la
  costituzione dei diritti sono disciplinati da apposita
  convenzione.
     10.  Qualora la migliore offerta presentata risulti quella
  del soggetto aggiudicatario del lavoro, il trasferimento in
  proprietà del bene avviene una volta collaudati i lavori;
  tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice può trasferire il
  possesso del bene al soggetto medesimo alla firma del
  contratto di appalto o di concessione.  In tal caso non si fa
  luogo alla anticipazione di cui all'articolo 29, comma 1.
     11.  Nella realizzazione di lavori pubblici in appalto, il
  corrispettivo può essere costituito dal conferimento di una
  concessione di gestione economica a favore dell'appaltatore su
  una parte dei beni realizzati, fino ad un massimo del 30 per
  cento del prezzo indicato nel bando per la parte di lavoro che
  non rivesta esclusivamente funzione di pubblico interesse.  Con
  gli schemi di bando tipo di cui all'articolo 4, comma 5,
 
                              Pag. 66
 
  lettera  vengono definite le modalità per l'affidamento e
  l'esecuzione delle opere integrate.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0063 RIGINIZ=007 PAGFIN=0066 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=63 PAGEFIN=66 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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