| (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono
essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto
o concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto
all'articolo 27, comma 6.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla
presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all'articolo 2, aventi ad oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora si
tratti:
1) dei lavori di cui all'articolo 22, comma 2;
2) di lavori in cui la componente impiantistica o
tecnologica incide più del 50 per cento sul valore dell'opera;
per tali lavori la progettazione esecutiva deve riguardare
esclusivamente la predetta componente;
3) di lavori di restauro e manutenzione di beni
immobili di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, e di scavi archeologici.
3. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
Pag. 64
nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura
al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare,
anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50
per cento dell'importo totale dei lavori e il cui pagamento
avviene a collaudo effettuato.
4. La durata della concessione non può essere superiore a
trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione costituiscono parte
integrante del contratto. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, compor-tano l'automatica revisione
del piano stesso e la necessità di concordare le condizioni
per il riequilibrio economico-finanziario a favore del
concessionario. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve
prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
5. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 3,
le stazioni appaltanti non possono affidare a soggetti
pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e
delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
6. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono
stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi
dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865,
allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 2,
Pag. 65
lettera b), numero 1), del presente articolo, sono
stipulati a corpo.
7. E' in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di
appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
8. L'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa avviene
in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può
prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione
o di scavi archeologici.
9. Al fine del pagamento del corrispettivo per gli appalti
o del prezzo per le concessioni di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, mediante la medesima gara
per l'aggiudicazione del lavoro, può procedere, secondo quanto
previsto dal regolamento, al trasferimento della proprietà o
alla costituzione di diritti reali parziari su altri beni
immobili di sua proprietà che non assolvono più a funzioni
essenziali di interesse pubblico, indicati nel programma di
cui all'articolo 16. Il trasferimento della proprietà e la
costituzione dei diritti sono disciplinati da apposita
convenzione.
10. Qualora la migliore offerta presentata risulti quella
del soggetto aggiudicatario del lavoro, il trasferimento in
proprietà del bene avviene una volta collaudati i lavori;
tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice può trasferire il
possesso del bene al soggetto medesimo alla firma del
contratto di appalto o di concessione. In tal caso non si fa
luogo alla anticipazione di cui all'articolo 29, comma 1.
11. Nella realizzazione di lavori pubblici in appalto, il
corrispettivo può essere costituito dal conferimento di una
concessione di gestione economica a favore dell'appaltatore su
una parte dei beni realizzati, fino ad un massimo del 30 per
cento del prezzo indicato nel bando per la parte di lavoro che
non rivesta esclusivamente funzione di pubblico interesse. Con
gli schemi di bando tipo di cui all'articolo 4, comma 5,
Pag. 66
lettera vengono definite le modalità per l'affidamento e
l'esecuzione delle opere integrate.
| |