| (Procedure di scelta del contraente).
1. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti
applicano le procedure di pubblico incanto, licitazione
privata o trattativa privata, secondo la disciplina per esse
prevista, ponendo a base di gara un progetto esecutivo;
l'offerta ha ad oggetto il prezzo; il contratto è stipulato a
corpo, o a corpo e a misura, o esclusivamente a misura,
secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 6 e 7.
2. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), numero 1), le stazioni appaltanti
applicano le procedure di pubblico incanto o licitazione
privata, secondo la disciplina per esse prevista, ponendo a
base di gara un progetto preliminare, corredato in tal caso
dagli elaborati relativi alle indagini ed ai rilievi di cui
all'articolo 18, comma 5; l'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo ed il prezzo; il contratto è stipulato
esclusivamente a corpo. L'impresa affidataria assume l'obbligo
di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo
e l'obbligo di esecuzione dei lavori. Tale procedura può
essere impiegata soltanto in seguito a motivata decisione
delle stazioni appaltanti, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate.
3. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), le stazioni
appaltanti applicano le procedure di pubblico incanto,
licitazione privata o trattativa privata, secondo la
disciplina per esse prevista, ponendo a base di gara un
progetto definitivo; l'offerta ha ad oggetto le eventuali
varianti al progetto definitivo ed il prezzo; il contratto è
Pag. 67
stipulato a corpo, o a corpo e a misura, o esclusivamente a
misura, secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 6 e 7;
l'impresa affidataria assume l'obbligo di redazione del
progetto esecutivo e di esecuzione dei lavori.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, l'approvazione
del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante non
esonera l'impresa affidataria dai suoi obblighi e
responsabilità per l'attività progettuale svolta. Le varianti
in corso d'opera per il manifestarsi di errori od omissioni
progettuali sono a carico dell'impresa affidataria.
5. Per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo
21, comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le
procedure di pubblico incanto o di licitazione privata,
secondo la disciplina per esse previste, ponendo a base di
gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche dagli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha
ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base di gara; i lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice.
6. Per l'affidamento della concessione l'amministrazione
aggiudicatrice può richiedere, in sede di bando di gara, che
l'affidatario debba comunque essere costituito sotto forma di
società di capitali, al fine della realizzazione e della
gestione del lavoro.
| |