Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5089
DDL0264-0025
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.67 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 23.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         (Promotore).
     1.  Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori
  possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
  proposte, conformi alla programmazione triennale di cui
  all'articolo 16, relative alla realizzazione in concessione di
  cui all'articolo 21, comma 3, di lavori pubblici o di pubblica
  utilità con risorse totalmente a carico dei promotori stessi.
 
                              Pag. 68
 
  Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento
  territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonché
  da un piano economico-finanziario asseverato da banche, con la
  specificazione delle caratteristiche del servizio e della
  gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle
  garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
  aggiudicatrice.  Le proposte devono inoltre indicare l'importo
  delle spese da sostenere per la eventuale redazione del
  progetto definitivo e l'importo di quelle sostenute per la
  redazione del progetto preliminare e degli studi
  tecnico-economici; detto importo è comprensivo anche dei
  diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
  codice civile e deve essere accettato dalla amministrazione
  aggiudicatrice.
     2.  Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni
  aggiudicatrici, valutata la fattibilità delle proposte
  presentate anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale,
  verificata l'assenza di ogni altro vincolo ostativo alla
  realizzazione dei progetti ed esaminatele anche
  comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
  richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono
  prioritarie nell'ambito della programmazione di cui
  all'articolo 16.  Nei successivi due mesi le amministrazioni
  aggiudicatrici procedono alternativamente:
         a)  ad indire la licitazione privata per
  l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il
  progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente
  modificato in base alle richieste delle amministrazioni
  stesse;
         b)  ad invitare il promotore a redigere, sulla base
  del progetto preliminare eventualmente modificato secondo le
  richieste delle amministrazioni stesse, il progetto
  definitivo, fissando altresì il termine di redazione, che non
  può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a
  duecentoquaranta giorni, e, successivamente, ad indire la
  licitazione privata per l'affidamento della concessione,
  ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal
  promotore.
 
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     3.  La proposta del promotore posta a base di gara è
  vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
  nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
  33, comma 1, da versare, su richiesta dell'amministrazione
  aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
     4.  I partecipanti alla gara, eccetto il promotore
  medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 33, comma 1,
  versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una
  ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari
  all'importo delle spese di cui al comma 1 del presente
  articolo.
     5.  L'ulteriore cauzione di cui al comma 4 è restituita ai
  partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta
  l'aggiudicazione.  L'importo della cauzione versata dal
  soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece
  corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a
  titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la
  redazione della proposta, per la eventuale redazione del
  progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere
  dell'ingegno.
     6.  Il regolamento disciplina le forme di controllo che i
  soggetti finanziatori esercitano in tutte le fasi di
  progettazione, di realizzazione e di gestione dell'opera.
     7.  Possono presentare le proposte di cui al comma 1
  soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
  finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
  soggetti di cui all'articolo 12 eventualmente associati o
  consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0067 RIGINIZ=029 PAGFIN=0069 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=67 PAGEFIN=69 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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