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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


509
DDL0035-0006
Progetto di legge Camera n. 35 - testo presentato - (DDL13-35)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C35. TESTIPDL
...C35.
...Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1996. Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC35 ZZ13 ZZDL ZZPR
      1.  Entro l'anno accademico 1995-1996 il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  emana norme per il riordino del tirocinio post- laurea
  previsto dalla vigente tabella XVIII, allegata al regio
  decreto 30 settembre 1938, n. 1652.  Lo stesso Ministro indìce,
  ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di Stato per
  l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo,
  sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane
  per il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di
  laurea, di completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei
  corsi delle scuole di specializzazione.
      2.  Limitatamente all'anno accademico 1995-1996,
  nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui
  all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
  anche in deroga alla dotazione di diritto di ciascuna scuola
  di specializzazione e con riferimento sia ai posti con
  finanziamento statale sia ad eventuali posti aggiuntivi
  finanziati con risorse comunque acquisite dalle università nei
  limiti del propri bilanci, i laureati in medicina e chirurgia,
  collocati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione
 
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  a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996 comprensive del
  suddetti posti aggiuntivi, previo scorrimento, sono ammessi in
  soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti del
  titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purché
  conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno
  di corso.  In tale periodo svolgono esclusivamente formazione
  teorica e attività propedeutiche a quelle pratiche rivolte
  all'assistenza.  Il mancato conseguimento dell'abilitazione,
  entro tale termine, comporta l'automatica esclusione dalla
  scuola di specializzazione.
      3.  I posti in soprannumero di cui al comma 2, assegnati
  alle singole scuole di specializzazione, sono riassorbiti e
  portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime
  nell'anno accademico 1996-1997.  All'onere derivante
  dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30
  miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del
  Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.
 
DATA=960413 FASCID=DDL13-35 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0035 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0005 RIGINIZ=023 PAGFIN=0006 RIGFIN=018 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=003500 00 FASCIDC=13DDL0035 SORTNAV=0003500 000 00000 ZZDDLC35 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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