| 1. Entro l'anno accademico 1995-1996 il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
emana norme per il riordino del tirocinio post- laurea
previsto dalla vigente tabella XVIII, allegata al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Lo stesso Ministro indìce,
ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo,
sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane
per il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di
laurea, di completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei
corsi delle scuole di specializzazione.
2. Limitatamente all'anno accademico 1995-1996,
nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
anche in deroga alla dotazione di diritto di ciascuna scuola
di specializzazione e con riferimento sia ai posti con
finanziamento statale sia ad eventuali posti aggiuntivi
finanziati con risorse comunque acquisite dalle università nei
limiti del propri bilanci, i laureati in medicina e chirurgia,
collocati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione
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a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996 comprensive del
suddetti posti aggiuntivi, previo scorrimento, sono ammessi in
soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti del
titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purché
conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno
di corso. In tale periodo svolgono esclusivamente formazione
teorica e attività propedeutiche a quelle pratiche rivolte
all'assistenza. Il mancato conseguimento dell'abilitazione,
entro tale termine, comporta l'automatica esclusione dalla
scuola di specializzazione.
3. I posti in soprannumero di cui al comma 2, assegnati
alle singole scuole di specializzazione, sono riassorbiti e
portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime
nell'anno accademico 1996-1997. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30
miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del
Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.
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