| (Accesso alle informazioni).
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni di cui alla presente legge è fatto
tassativo divieto alle stazioni appaltanti, anche in deroga
alla normativa vigente in materia di procedimento
amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in
qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
Pag. 75
di invito o che hanno segnalato il loro interesse, nei casi di
licitazione privata o di gara informale che precede la
trattativa privata, prima della intervenuta aggiudicazione o
dell'intervenuto affidamento.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo
comporta per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di
pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice
penale.
| |