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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


5093
DDL0264-0029
Progetto di legge Camera n. 264 - testo presentato - (DDL13-264)
(suddiviso in 43 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.75 dello stampato)
...C264. TESTIPDL
...C264.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC264 ZZ13 ZZPD ZZPR
                    (Trattativa privata).
     1.  L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli
  appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti
  casi:
       a)  lavori di importo complessivo non superiore a
  150 mila ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità
  generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del
  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
       b)  lavori di importo superiore a 150 mila ECU, nel
  caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
  danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
  natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano
  incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
  affidamento degli appalti.  Le circostanze invocate per
  giustificare l'urgenza imperiosa non devono essere in alcun
  caso imputabili alle stazioni appaltanti.
     2.  Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata
  sono motivati e comunicati all'Osservatorio dei lavori
  pubblici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 17, e i
 
                              Pag. 76
 
  relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo
  richieda.
     3.  I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
  trattativa privata devono possedere i requisiti per
  l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
  pubblico incanto o licitazione privata.
     4.  Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al
  fine dell'applicazione del presente articolo.
     5.  L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi
  del comma 1, avviene secondo quanto stabilito dal regolamento.
  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento la
  trattativa privata avviene tra almeno sette concorrenti tra
  loro indipendenti, se sussistono in tale numero soggetti
  qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
  dell'appalto.  Ai fini del presente comma si intendono per
  indipendenti le imprese che non siano controllate da un
  medesimo soggetto nonché quelle tra le quali non intercorrano
  rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
  civile.
     6.  I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di
  200.000 ECU; l'esecuzione deve avvenire a mezzo di cottimo
  secondo le modalità di cui al comma 5; per motivi di
  comprovata urgenza e, comunque, per lavori in economia di
  importo inferiore a 30.000 ECU, è ammesso il ricorso al
  cottimo fiduciario.
     7.  Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
  sia stato affidato a trattativa privata, non può essere
  assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi
  successivi e appartenente alla medesima opera.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-264 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0264 TOTPAG=0098 TOTDOC=0043 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0075 RIGINIZ=016 PAGFIN=0076 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=75 PAGEFIN=76 SORTRES= SORTDDL=026400 00 FASCIDC=13DDL0264 SORTNAV=0026400 000 00000 ZZDDLC264 NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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