| (Trattativa privata).
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli
appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti
casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a
150 mila ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo superiore a 150 mila ECU, nel
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti. Le circostanze invocate per
giustificare l'urgenza imperiosa non devono essere in alcun
caso imputabili alle stazioni appaltanti.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata
sono motivati e comunicati all'Osservatorio dei lavori
pubblici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 17, e i
Pag. 76
relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo
richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
trattativa privata devono possedere i requisiti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al
fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi
del comma 1, avviene secondo quanto stabilito dal regolamento.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento la
trattativa privata avviene tra almeno sette concorrenti tra
loro indipendenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto. Ai fini del presente comma si intendono per
indipendenti le imprese che non siano controllate da un
medesimo soggetto nonché quelle tra le quali non intercorrano
rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di
200.000 ECU; l'esecuzione deve avvenire a mezzo di cottimo
secondo le modalità di cui al comma 5; per motivi di
comprovata urgenza e, comunque, per lavori in economia di
importo inferiore a 30.000 ECU, è ammesso il ricorso al
cottimo fiduciario.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
sia stato affidato a trattativa privata, non può essere
assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi
successivi e appartenente alla medesima opera.
| |